Cass. pen. n. 1174 del 20 novembre 2020

Testo massima n. 1


Il delitto di violenza privata è reato istantaneo e si consuma nel momento in cui si realizza la limitazione coattiva della libertà di determinazione ed azione della vittima, essendo irrilevante che gli effetti della imposizione si protraggano nel tempo e l'offeso possa successivamente eliminarli.

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