Cass. civ. n. 7225 del 18 marzo 2024

Testo massima n. 1


PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - SOGGETTI - IN GENERE Malattia professionale contratta dal titolare o socio di impresa artigiana - Ritardo nella denunzia - Applicabilità della disciplina del d.P.R. n. 1124 del 1965 in tema di infortunio - Ragioni.


Il ritardo nella denunzia della malattia contratta dal titolare o socio dell'impresa artigiana comporta solo la decurtazione o la perdita dell'indennità temporanea, senza l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 53, comma 11, del d.P.R. n. 1124 del 1965, in ragione della parificazione della disciplina della malattia professionale a quella dell'infortunio, desumibile dall'interpretazione letterale e anche logico-sistematica degli artt. 52, 203 e 131 del d.P.R. cit.

Nessuna massima correlata

Normativa correlata

DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 203
DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 52
DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 53
DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 131 CORTE COST.

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