Cass. pen. n. 11744 del 6 febbraio 2020
Testo massima n. 1
Non integra il delitto previsto dall'art. 624-bis cod. pen. la condotta di chi si impossessa di beni mobili introducendosi all'interno della segreteria di un circolo sportivo, trattandosi di un luogo destinato ad attività, quali il pagamento delle quote sociali e l'adesione a manifestazioni da parte dei soci iscritti, non riconducibili a comportamenti inerenti alla vita privata.