Cass. pen. n. 7235 del 27 ottobre 2023

Testo massima n. 1


RECIDIVA - IN GENERE - Irrilevanza ai fini della determinazione della pena in funzione dell'individuazione delle modalità di esercizio dell'azione penale - Questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 550 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni.


È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 550 cod. proc. pen, per contrasto con gli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost., nella parte in cui prevedono che si proceda con citazione diretta, anziché con richiesta di rinvio a giudizio, anche nel caso in cui il limite di pena di quattro anni, previsto dall'art. 550 cod. proc. pen., sia superato in ragione della contestata recidiva qualificata, trattandosi di scelta legislativa non irragionevole, posto che la recidiva, pur quando si delinea come circostanza ad effetto speciale, resta un'aggravante peculiare, inerente alla persona del colpevole, sicché, se ritenuta applicabile, può legittimamente riverberarsi sul solo trattamento sanzionatorio e non sull'accertamento della competenza o dell'individuazione della pena ai fini cautelari, ove vengono in rilievo criteri che prescindono dalla biografia criminale dell'indagato.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 22966 del 2021

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 99 com. 3 CORTE COST.
Costituzione art. 3 CORTE COST.
Costituzione art. 24
Costituzione art. 111
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 4
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 550 com. 1 CORTE COST.

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