Cass. civ. n. 24621 del 3 dicembre 2015
Testo massima n. 1
L'accordo transattivo concluso nelle more del giudizio d'appello della separazione, con il quale i coniugi provvedono a reciproci trasferimenti di immobili, in modo difforme rispetto a quanto statuito dal giudice di primo grado pronunciatosi su conclusioni conformi delle parti, produce effetti senza necessità di essere sottoposto al giudice per l'omologazione.