Art. 150 – Codice civile – Separazione personale

È ammessa la separazione personale dei coniugi [155, 156, 156 bis, 191, 297, 548, 585; 70, 706 ss. c.p.c.].

La separazione può essere giudiziale [151] o consensuale [158] [232, 234; 708 c.p.c.].

Il diritto di chiedere la separazione giudiziale [706 c.p.c.] o la omologazione di quella consensuale [711 c.p.c.] spetta esclusivamente ai coniugi.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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