Cass. civ. n. 4676 del 28 febbraio 2018
Testo massima n. 1
La realizzazione da parte di uno dei coniugi senza il consenso dell'altro su un fondo in comunione legale di uno o più edifici costituisce atto eccedente l'ordinaria amministrazione di cui è possibile fare valere l'annullabilità in giudizio.