Art. 181 – Codice civile – Rifiuto di consenso

Se uno dei coniugi rifiuta il consenso per la stipulazione di un atto di straordinaria amministrazione o per gli altri atti per cui il consenso è richiesto, l'altro coniuge può rivolgersi al giudice per ottenere l'autorizzazione nel caso in cui la stipulazione dell'atto è necessaria nell'interesse della famiglia o dell'azienda che a norma della lettera d) dell'articolo 177 fa parte della comunione.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. civ. n. 4676/2018

La realizzazione da parte di uno dei coniugi senza il consenso dell'altro su un fondo in comunione legale di uno o più edifici costituisce atto eccedente l'ordinaria amministrazione di cui è possibile fare valere l'annullabilità in giudizio.

Cass. civ. n. 9513/1991

L'art. 181 c.c., in tema di amministrazione dei beni della comunione legale fra coniugi, prevede l'emanazione di provvedimenti autorizzativi, nell'ambito di un procedimento non contenzioso (art. 737 e ss. c.p.c.), al fine di superare il rifiuto di consenso che uno dei coniugi frapponga al compimento di atti di straordinaria amministrazione od alla stipula di contratti per la concessione o per l'acquisto di diritti reali di godimento, e non è pertanto invocabile dal coniuge che, sostituendosi all'altro nell'azione nascente da un contratto preliminare, intenda conseguire ex art. 2932 c.c. una sentenza sostitutiva del contratto definitivo non concluso.

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