Cass. civ. n. 28330 del 11 dicembre 2020
Testo massima n. 1
Il giudizio sull'ammissibilità dell'azione di dichiarazione della paternità naturale - prima della sua dichiarazione di incostituzionalità per effetto di Corte cost. n. 50 del 2006 - e quello successivo di merito, pur essendo tra loro collegati risultano del tutto autonomi, sicché definito il procedimento di ammissibilità a seguito dell'irrevocabilità acquisita dal relativo provvedimento, l'azione introduttiva del giudizio di cognizione piena non è soggetta ad un termine perentorio per la riassunzione, ma soltanto alle condizioni ed ai termini posti dal codice civile.