Art. 274 – Codice civile – Ammissibilità dell’azione
L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale è ammessa solo quando concorrono specifiche circostanze tali da farla apparire giustificata [279].
Sull'ammissibilità il tribunale decide in camera di consiglio con decreto motivato [737 c.p.c.], su ricorso di chi intende promuovere l'azione, sentiti il pubblico ministero e le parti e assunte le informazioni del caso. Contro il decreto si può proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio [739 c.p.c.].
L'inchiesta sommaria compiuta dal tribunale ha luogo senza alcuna pubblicità e deve essere mantenuta segreta. Al termine dell'inchiesta gli atti e i documenti della stessa sono depositati in cancelleria ed il cancelliere deve darne avviso alle parti le quali, entro quindici giorni dalla comunicazione di detto avviso, hanno facoltà di esaminarli e di depositare memorie illustrative.
Il tribunale, anche prima di ammettere l'azione, può, se trattasi di minore o di altra persona incapace [414], nominare un curatore speciale che la rappresenti in giudizio.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 13405/2025
In tema di fallimento, le esenzioni previste dall'art. 67, comma 3, l. fall. per gli atti costitutivi di garanzie trovano applicazione non soltanto all'azione revocatoria fallimentare, ma, alle condizioni per la stessa previste, anche all'azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore, nonché a quella esercitata al di fuori del fallimento, nel caso in cui il giudizio promosso dal singolo creditore sia proseguito dal curatore, poiché anche in tali ipotesi è ravvisabile la medesima esigenza di non revocare una garanzia che la società aveva costituito in vista di un suo risanamento.
Cass. civ. n. 11926/2025
Lo schema socialmente tipico del cosiddetto "lease back" presenta autonomia strutturale e funzionale, quale contratto di impresa, e caratteri peculiari di natura oggettiva e soggettiva, che non consentono di ritenere che esso integri, per sua natura e nel suo fisiologico operare, una fattispecie che - in quanto realizzi una alienazione a scopo di garanzia - si risolva in un negozio atipico, nullo per illiceità della causa concreta.
Cass. civ. n. 11444/2025
Nel giudizio di verificazione dello stato passivo, l'indicazione del titolo del privilegio di cui si chiede il riconoscimento non attiene alla semplice qualificazione giuridica del rapporto dedotto in giudizio, bensì integra la "causa petendi" della domanda di ammissione. Ne consegue che, ove l'indicazione del titolo del privilegio, inizialmente omessa, venga mutata o specificata per la prima volta in sede di opposizione, la relativa domanda è inammissibile per il suo carattere di novità. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha confermato il provvedimento di merito con il quale, in relazione alla domanda di partecipazione allo stato passivo della liquidazione del patrimonio, stante l'omessa richiesta del privilegio correlato allo svolgimento di attività professionale, è stata disposta l'ammissione del corrispondente credito al solo chirografo).
Cass. civ. n. 10545/2025
L'atto di trasferimento immobiliare, effettuato da un coniuge in favore dell'altro in ottemperanza agli accordi assunti in sede di separazione consensuale omologata, è assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria, non ostandovi né l'avvenuta omologazione dell'accordo, a cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione, né la funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento gravante sul coniuge onerato, venendo in contestazione non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti.
Cass. civ. n. 10298/2025
In tema di azione revocatoria, condizione essenziale per la tutela del creditore è il pregiudizio alle ragioni dello stesso, per la cui configurabilità, tuttavia, non è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale, alla luce di un giudizio prognostico proiettato verso il futuro, abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità.
Cass. civ. n. 23341/2024
L'estinzione della società di capitali, per la cancellazione dal registro delle imprese, integra un fenomeno successorio sui generis, connesso al regime di responsabilità dei soci per i debiti sociali, con la conseguenza che i soci succeduti rispondono anche per il pagamento delle sanzioni tributarie, ma nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione in ossequio all'art. 2495 c.c., venendo, altrimenti, vanificata la ratio sottesa all'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 326 del 2003, che vuole evitare la ricaduta degli effetti della sanzione su un soggetto diverso da quello che si avvantaggia, in concreto, della violazione della norma tributaria.
Cass. civ. n. 22169/2024
In tema di concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186-bis l.fall., l'eventuale eccedenza finanziaria determinata dalla prosecuzione dell'attività di impresa è da intendersi quale mero incremento di valore dei fattori produttivi aziendali con la conseguenza che, rientrando nell'oggetto della garanzia generica del credito prevista dall'art. 2740 c.c., la stessa non è liberamente distribuibile dal debitore, ma soggiace al divieto di alterazione delle cause legittime di prelazione.
Cass. civ. n. 16285/2024
In caso di estinzione di un fondo comune di investimento, non è configurabile una diretta responsabilità della società di gestione del risparmio che ha amministrato detto fondo con riferimento al mancato pagamento dell'IVA, salvo che l'Agenzia delle entrate non faccia valere un autonomo titolo di esponsabilità; ne consegue che la SGR non risponde con il proprio patrimonio, in via sussidiaria o solidale, degli eventuali debiti IVA gravanti sul fondo comune estinto dalla stessa amministrato.
Cass. civ. n. 13210/2024
In materia di patto commissorio, l'art. 2744 c.c. deve essere interpretato in maniera funzionale, sicché in forza della sua previsione risulta colpito da nullità non solo il "patto" ivi descritto, ma qualunque tipo di convenzione, quale ne sia il contenuto, che venga impiegato per conseguire il risultato concreto, vietato dall'ordinamento giuridico, dell'illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore, accettando preventivamente il trasferimento della proprietà di un suo bene quale conseguenza della mancata estinzione di un suo debito. (Nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia che aveva escluso la sussistenza della patto illecito di garanzia in relazione ad una vendita, qualificata come datio in solutum dando assorbente prevalenza alla mancanza del patto di retrovendita nel contratto definitivo, senza considerare che tale negozio costituiva l'ultimo di quelli conclusi tra le medesime parti per saldare un debito pregresso accertato, quali la scrittura privata di concessione d'iscrizione ipoteca, il rilascio di titoli bancari, la stipula di un preliminare di vendita contenente patto di retrovendita collegato al saldo del debito e non già al pagamento di un prezzo, indici dello scopo finale di garanzia piuttosto che di quello di scambio).
Cass. civ. n. 10540/2024
In tema di esecuzione forzata presso terzi, il trattamento pensionistico versato sul conto corrente e pignorato in data antecedente all'entrata in vigore del d.l. n. 83 del 2015 (conv., con modif., in l. n. 132 del 2015), di modifica dell'art. 545 c.p.c., è sottoposto all'ordinario regime dei beni fungibili secondo le regole del deposito irregolare, in virtù del quale le somme versate perdono la loro identità di crediti pensionistici e, pertanto, non sono sottoposte ai limiti di pignorabilità dipendenti dalle cause che diedero origine agli accrediti, con conseguente applicazione del principio generale di cui all'art. 2740 c.c.
Cass. civ. n. 9789/2024
L'esecuzione sui beni del fideiussore da parte del creditore titolare di ipoteca iscritta sui beni del debitore principale non soggiace al divieto di cui all'art. 2911 c.c., norma eccezionale, insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica, che disciplina il potenziale conflitto tra diverse categorie di creditori (ipotecari e chirografari) che agiscono sul patrimonio dell'unico debitore, non già l'ipotesi di diversi coobbligati in solido, titolari di distinti patrimoni, autonomamente aggredibili a scelta del creditore ipotecario.
Cass. civ. n. 6760/2024
L'aggio costituisce il compenso spettante al concessionario esattore per l'attività svolta su incarico e mandato dell'ente impositore ed il relativo credito non muta la sua natura di corrispettivo per un servizio reso in base al soggetto (contribuente, ente impositore o entrambi pro quota) a carico del quale, a seconda delle circostanze, è posto il pagamento: pertanto, in sede di accertamento al passivo dei crediti insinuati dal concessionario, il credito per aggio non può in alcun modo essere considerato inerente al tributo riscosso e non è quindi assistito dal relativo privilegio.
Cass. civ. n. 2469/2024
In materia di patto commissorio, l'art. 2744 c.c. deve essere interpretato in maniera funzionale, sicché in forza della sua previsione risulta colpito da nullità non solo il "patto" ivi descritto, ma qualunque tipo di convenzione, quale ne sia il contenuto, che venga impiegato per conseguire il risultato concreto, vietato dall'ordinamento giuridico, dell'illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore, accettando preventivamente il trasferimento della proprietà di un suo bene quale conseguenza della mancata estinzione di un suo debito.
Cass. civ. n. 36312/2023
In tema di esecuzione forzata per espropriazione, l'impignorabilità dei beni facenti parte del fondo patrimoniale può essere eccepita, in sede di opposizione distributiva, da parte di un creditore intervenuto, dal momento che il relativo vincolo, essendo improntato alla tutela di interessi di natura patrimoniale, non costituisce espressione di un diritto personalissimo (come tale, esercitabile dal solo titolare); in tal caso, sul creditore eccipiente grava l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c., i presupposti dell'art. 170 c.c., che costituisce eccezione al regime dell'ordinaria pignorabilità di tutti i beni (presenti e futuri) del debitore.
Cass. civ. n. 33369/2023
Hanno natura privilegiata ex art. 8-bis della legge n. 33 del 2015 i crediti restitutori, in ragione della loro causa riferita alle "somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia", purché la liquidazione sia avvenuta successivamente all'entrata in vigore di detta legge, ed anche se il credito garantito trovi titolo in un contratto concluso in precedenza.
Cass. civ. n. 29267/2023
Le quote di partecipazione di una società di persone che per disposizione dell'atto costitutivo siano trasferibili con il (solo) consenso del cedente e del cessionario, salvo il diritto di prelazione in favore degli altri soci, possono essere sottoposte a sequestro conservativo ed essere espropriate a beneficio dei creditori particolari del socio anche prima dello scioglimento della società. (Nella specie, la S.C. ha censurato la decisione della corte di merito, che nel confermare l'inefficacia statuita in primo grado, ex art. 2901 c.c., di atti di conferimento in fondo patrimoniale operati da parte di soci-fideiussori di una società in accomandita semplice, aveva trascurato, ai fini della prova dell'eventus damni, di soffermarsi sul profilo della sussistenza nel patrimonio di riferimento di beni residui idonei a garantire le obbligazioni della debitrice principale, in quanto aggredibili da parte dei creditori sociali).
Cass. civ. n. 23482/2023
In tema di espropriazione forzata, in caso di plurime domande di sostituzione validamente formulate ex art. 511 c.p.c., il concorso dei creditori subcollocati sulle somme da attribuire in sede di distribuzione al creditore sostituito è regolato secondo la graduazione determinata dalle cause legittime di prelazione e dai privilegi vantati dai creditori su dette somme spettanti nei confronti del creditore sostituito, oppure, in caso di insussistenza di titoli di preferenza o di crediti di pari grado, mediante ripartizione proporzionale di esse tra tutti i subcollocati.
Cass. civ. n. 19899/2023
È ammissibile l'azione revocatoria ordinaria del trasferimento immobiliare effettuato da un coniuge in favore dell'altro in ottemperanza agli accordi assunti in sede di separazione consensuale omologata; il contenuto di questi ultimi dev'essere esaminato dal giudice della revocatoria, anche se tale domanda riguarda soltanto la cessione immobiliare, essendo necessario valutare l'intera operazione economico-giuridica in tutti i suoi aspetti.
Cass. civ. n. 17362/2023
L'insolvenza del delegato o dell'accollante, prevista dall'art. 1274, secondo comma, c.c., in presenza della quale è esclusa la liberazione del debitore originario, non coincide con quella prevista dagli artt. 5 e 67 l.fall., ma è quella dell'insolvenza civile di cui all'art. 1186 c.c., ed è riferibile in tal guisa a ogni situazione, anche temporanea e non irreversibile, che non consenta al delegato al pagamento o all'accollante di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, anche in conseguenza di una semplice situazione di difficoltà economica e patrimoniale idonea ad alterare in senso peggiorativo le garanzie patrimoniali offerte dal debitore, da valutarsi al momento dell'assunzione del debito originario da parte del nuovo soggetto, senza tener conto di fatti successivi a tale assunzione, a meno che essi non siano indicativi, in un'interpretazione secondo buona fede, della valenza effettiva di circostanze verificatesi anteriormente a tale assunzione.
Cass. civ. n. 16367/2023
In tema di "sale and lease back", contratto socialmente tipico, ai fini della violazione del divieto di patto commissorio non è necessaria la congiunta ricorrenza dei tre indici sintomatici, quali l'esistenza di una situazione di credito e debito tra la società finanziaria e l'impresa venditrice utilizzatrice, le difficoltà economiche di quest'ultima e la sproporzione tra il valore del bene trasferito ed il corrispettivo versato dall'acquirente, in quanto assume rilevo fondamentale che la complessiva operazione negoziale sia finalizzata a realizzare una causa concreta di garanzia, in luogo dell'effettivo trasferimento dei beni, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito, anche sulla base di altri idonei indici rivelatori.
Cass. civ. n. 8268/2023
Il giudizio di disconoscimento di paternità è pregiudiziale rispetto a quello in cui viene richiesto l'accertamento di altra paternità così che, nel caso della loro contemporanea pendenza, si applica l'istituto della sospensione per pregiudizialità ex art. 295 c.p.c.
Cass. civ. n. 7929/2023
In tema di responsabilità dei rappresentanti delle associazioni, poiché i gruppi parlamentari non sono equiparabili ai partiti politici, di cui non rappresentano una mera proiezione parlamentare, deve ritenersi che l'esenzione dalla responsabilità personale prevista dall'art. 6 bis della l. n. 157 del 1999 - con carattere di specialità rispetto al regime previsto dall'art. 38 c.c. - per le obbligazioni assunte dagli amministratori dei partiti politici in relazione alle attività di questi ultimi, non possa trovare applicazione nei confronti di coloro che hanno la rappresentanza dei gruppi parlamentari.
Cass. civ. n. 7116/2023
I fondi comuni d'investimento (nella specie, fondi immobiliari chiusi), disciplinati dal d.lgs. n. 58 del 1998 e succ. mod., non sono soggetti passivi dell'imposta municipale gravante sugli immobili che ne fanno parte, in quanto detti fondi sono privi di un'autonoma soggettività giuridica e costituiscono patrimoni separati della società di gestione del risparmio, la quale è tenuta al pagamento dell'IMU.
Cass. civ. n. 5377/2023
La sentenza passata in giudicato ha un'efficacia diretta tra le parti, i loro eredi ed aventi causa e una riflessa, poiché, quale affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo in cui è stata resa, se titolari di diritti dipendenti dalla (o comunque subordinati alla) situazione definita in quella lite; pertanto, in ipotesi di collegamento negoziale, il giudicato formatosi sulla nullità di uno dei contratti collegati riverbera i suoi effetti anche sugli altri che, seppure intercorsi tra soggetti diversi, siano strettamente interdipendenti e collegati, tanto da poter essere considerati come un'unica complessa e contestuale operazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il passaggio in giudicato della declaratoria di nullità del contratto qualificato come fattispecie di "sale and lease back" riverberasse i suoi effetti anche sui distinti giudizi relativi al contratto di leasing, strettamente collegato perché attuativo di un medesimo fine illecito e stipulato in esecuzione della stessa operazione elusiva).
Cass. civ. n. 1414/2023
In tema di azione revocatoria ordinaria, il credito derivante da un contratto di apertura di credito regolata in conto corrente è qualificabile quale credito litigioso, ai fini della valutazione dell'anteriorità rispetto ad atti dispositivi effettuati dal correntista, dal momento in cui la banca accredita sul conto la somma messa a disposizione e non da quando l'obbligo di restituzione diviene esigibile.
Cass. civ. n. 27615/2022
In tema di impugnazione del lodo per contrarietà all'ordine pubblico, deve escludersi che la decisione arbitrale possa essere impugnata per violazione del divieto del patto commissorio, poiché il disposto dell'art. 2744 c.c., pur trattandosi di una norma imperativa, non esprime in sé un valore insopprimibile dell'ordinamento, ma è posto a tutela del patrimonio del contraente, tant'è che lo stesso legislatore ha previsto casi in cui tale divieto non si applica ex art. 6 del d.lgs. n. 170 del 2004.
Cass. civ. n. 31345/2022
Il patto denominato "appendice di vincolo" - consistente in un accordo trilatero in virtù del quale l'assicuratore si obbliga, in caso di sinistro, a versare l'indennizzo nelle mani del terzo vincolatario ovvero a non versarlo all'assicurato se non previa autorizzazione del vincolatario stesso - ha la funzione di garantire un creditore dell'assicurato al pari della "surrogazione dell'indennità alla cosa", dalla quale differisce, sia perché prescinde dall'esistenza di un diritto reale di garanzia sul bene assicurato (presupposto dell'istituto ex art. 2742 c.c.), sia perché il patto di vincolo attribuisce il diritto all'indennizzo direttamente al creditore dell'assicurato, mentre l'art. 2742 c.c. demanda all'assicurato la scelta se impiegare l'indennizzo assicurativo per ripristinare i beni distrutti o lasciare che sia versato ai creditori; ne consegue che, trattandosi di fattispecie diverse, le previsioni normative della surrogazione dell'indennità alla cosa non sono applicabili all'appendice di vincolo.
Cass. civ. n. 16568/2021
In tema di fallimento, l'art. 74 l.fall., che contempla la possibilità di pagare in prededuzione anche le prestazioni effettuate prima dell'inizio della procedura concorsuale, in deroga al principio generale di cui all'art. 2741 c.c., è norma eccezionale inapplicabile al contratto di locazione, il quale invero non rientra tra i rapporti negoziali che ex art. 72 l.fall. si considerano sospesi all'atto della dichiarazione di fallimento, ma tra quelli che proseguono ex art. 80 l.fall. in costanza di procedura concorsuale, salvo recesso del curatore.
Cass. civ. n. 24259/2021
In tema di IRES, i costi sostenuti dal creditore ipotecario per la riparazione e la manutenzione dei beni sottoposti a ipoteca non sono deducibili ai fini della determinazione del reddito, atteso che detti costi, da un lato, non rispondono a un obbligo o a un dovere previsto dalla legge in capo al creditore ipotecario - come risulta dagli artt. 2838 c.c. (che rapporta il valore del credito alla somma per la quale l'iscrizione è eseguita), 2743 c.c. (che, con riguardo al caso in cui il bene sottoposto a ipoteca si deteriori, in modo da essere insufficiente alla sicurezza del creditore, concede a quest'ultimo la facoltà di chiedere che gli sia prestata idonea garanzia su altri beni e, in mancanza, l'immediato pagamento del suo credito), e 2864 c.c. (che, nel regolare l'ipotesi di migliorie apportate al bene ipotecato, si riferisce solo a quelle apportate dal "terzo") - e, dall'altro, non realizzano, di per sé, quel nesso di strumentalità, anche potenziale o di prospettiva, tra i suddetti beni e l'attività svolta dall'impresa titolare dell'ipoteca.
Cass. civ. n. 27362/2021
L'intento elusivo del divieto legale del patto commissorio è configurabile allorché sussista, tra le diverse pattuizioni, un nesso di interdipendenza tale da far emergere la loro funzionale preordinazione allo scopo finale di garanzia piuttosto che a quello di scambio, sicché il giudice non deve limitarsi a verificare il solo tenore letterale delle clausole inserite nel contratto, o nei contratti, posti in essere dalle parti, ma è tenuto ad accertare la funzione economica sottesa alla fattispecie negoziale posta in essere, restando a tal fine irrilevanti sia la natura obbligatoria o reale del contratto, o dei contratti, sia il momento temporale in cui l'effetto traslativo sia destinato a verificarsi, sia, infine, quali siano gli strumenti negoziali destinati alla sua attuazione e perfino l'identità dei soggetti che abbiano stipulato i negozi collegati, complessi o misti. (Nella specie, i giudici di merito, in violazione del suddetto principio, avevano invece escluso la ricorrenza, in concreto, del patto illecito di garanzia in quanto il contratto di compravendita esaminato era stato concluso da parti diverse dal creditore e solo parzialmente coincidenti con il debitore, oltre ad essere privo di clausole che consentissero la retrocessione del bene compravenduto ai proprietari e di riferimenti all'evento condizionante il ritrasferimento, ossia il pagamento dei debiti del venditore, e ai tempi nei quali il pagamento sarebbe potuto avvenire).
Cass. civ. n. 28330/2020
Il giudizio sull'ammissibilità dell'azione di dichiarazione della paternità naturale - prima della sua dichiarazione di incostituzionalità per effetto di Corte cost. n. 50 del 2006 - e quello successivo di merito, pur essendo tra loro collegati risultano del tutto autonomi, sicché definito il procedimento di ammissibilità a seguito dell'irrevocabilità acquisita dal relativo provvedimento, l'azione introduttiva del giudizio di cognizione piena non è soggetta ad un termine perentorio per la riassunzione, ma soltanto alle condizioni ed ai termini posti dal codice civile.
Cass. civ. n. 20420/2020
La cessione di un bene che sia strumentale a fornire la garanzia di un debito anteriore, per l'adempimento del quale venga concessa una proroga, attraverso l'individuazione a tal fine di un nuovo termine, rappresenta un'illecita elusione del divieto del patto commissorio, atteggiandosi a mezzo per conseguire il risultato vietato dall'art. 2744 c.c. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/10/2015).
Cass. civ. n. 23553/2020
Il patto commissorio è ravvisabile rispetto a più negozi tra loro collegati, qualora l'assetto di interessi complessivo sia tale da far ritenere che il trasferimento di un bene sia effettivamente volto, più che alla funzione di scambio, ad uno scopo di garanzia a prescindere, sia dalla natura meramente obbligatoria o traslativa o reale del contratto, sia dal momento temporale in cui l'effetto traslativo è destinato a verificarsi, nonché dagli strumenti negoziali destinati alla sua attuazione e, persino, dalla identità dei soggetti che abbiano stipulato i negozi collegati, complessi o misti, sempre che tra le diverse pattuizioni sia ravvisabile un rapporto di interdipendenza e le stesse risultino funzionalmente preordinate allo scopo finale di garanzia.
Cass. civ. n. 3683/2020
Nel caso in cui la parte offesa da un reato chieda l'ammissione al passivo del fallimento del soggetto che può essere chiamato a rispondere civilmente per il fatto dell'imputato, al fine di conseguire l'ammissione al passivo in via privilegiata del credito per il risarcimento del danno patito occorre che essa provi: a) l'esistenza di un processo penale in corso; b) che il soggetto dichiarato fallito era legato all'imputato in detto processo da un rapporto che lo rende civilmente responsabile per il fatto dell'imputato; c) che il soggetto vittima del reato si è costituito parte civile e che il soggetto, poi dichiarato fallito, è stato convenuto nel processo penale in qualità di responsabile civile; d) che è intervenuto nel processo penale il sequestro dei beni del responsabile civile.
Cass. civ. n. 844/2020
Il divieto del patto commissorio sancito dall'art. 2744 c.c. non opera quando nell'operazione negoziale (nella specie, una vendita immobiliare con funzione di garanzia) sia inserito un patto marciano (in forza del quale, nell'eventualità di inadempimento del debitore, il creditore vende il bene, previa stima, versando al debitore l'eccedenza del prezzo rispetto al credito), trattandosi di clausola lecita, che persegue lo stesso scopo del pegno irregolare ex art. 1851 c.c. ed è ispirata alla medesima "ratio" di evitare approfittamenti del creditore in danno del debitore, purché le parti abbiano previsto, al momento della sua stipulazione, che, nel caso ed all'epoca dell'inadempimento, sia compiuta una stima della cosa, entro tempi certi e modalità definite, che assicuri una valutazione imparziale, ancorata a parametri oggettivi ed automatici oppure affidata ad una persona indipendente ed esperta, la quale a tali parametri debba fare riferimento. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 30/03/2018).
Cass. civ. n. 15724/2019
Nelle procedure concorsuali, compresa quella di concordato, la prededuzione attribuisce non una causa di prelazione ma una precedenza processuale, in ragione della strumentalità dell'attività, da cui il credito consegue, agli scopi della procedura, onde renderla più efficiente, atteso che, mentre il privilegio, quale eccezione alla "par condicio creditorum", riconosce una preferenza ad alcuni creditori e su certi beni, nasce fuori e prima del processo esecutivo, ha natura sostanziale e si trova in rapporto di accessorietà con il credito garantito poiché ne suppone l'esistenza e lo segue, la prededuzione - che, per la differenza del piano su cui opera rispetto al privilegio, può aggiungersi alle cause legittime di prelazione nei rapporti interni alla categoria dei debiti di massa, quando vi sia insufficienza di attivo e sia necessario procedere ad una gradazione pure nella soddisfazione dei creditori prededucibili - attribuisce una precedenza rispetto a tutti i creditori sull'intero patrimonio del debitore e ha natura procedurale, perché nasce e si realizza in tale ambito e assiste il credito di massa finché esiste la procedura concorsuale in cui lo stesso ha avuto origine, venendo meno con la sua cessazione.
Cass. civ. n. 30723/2019
In materia ambientale, l'art. 17, comma 10, del d.lgs. n. 22 del 1997 impone al proprietario, autore dell'inquinamento, l'onere reale di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree inquinate che grava anche su chi, non autore della violazione, acquisti in seguito la proprietà o il possesso delle medesime; quest'ultimo subentra, altresì, negli obblighi derivanti da detto onere reale, essendo tenuto a sostenere i costi connessi agli interventi di bonifica, se intende evitare le conseguenze dei vincoli previsti dal successivo comma 11, secondo cui le spese sostenute per tali interventi realizzati d'ufficio dal Comune o dalla Regione - qualora i responsabili non provvedano o non siano individuabili - sono assistite da privilegio speciale immobiliare ex art. 2748, comma 2, c.c. sulle stesse aree, esercitabile sul ricavato di una eventuale vendita forzata pure in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di appello che, facendo corretta applicazione dell'enunciato principio, aveva respinto la domanda delle pubbliche amministrazioni attrici poiché esse avevano agito per l'accertamento del diritto al risarcimento del danno ambientale nei confronti della impresa convenuta, subentrata quando l'inquinamento si era già verificato, e non già per far valere il credito assistito da privilegio speciale immobiliare.
Cass. civ. n. 16356/2018
Ai fini dell'ammissibilità dell'azione di accertamento giudiziale della paternità, ai sensi dell'art. 269 c.c., la contrarietà all'interesse del minore sussiste solo in caso di concreto accertamento di una condotta del preteso padre che sarebbe tale da giustificare una dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale, ovvero della prova dell'esistenza di gravi rischi per l'equilibrio affettivo e psicologico del minore e per la sua collocazione sociale, risultanti da fatti obbiettivi, emergenti dalla pregressa condotta di vita del preteso padre. Ne consegue che, in mancanza di tali elementi, l'interesse del minore all'accertamento della paternità deve essere ritenuto di regola sussistente, avuto riguardo al miglioramento obiettivo della sua situazione giuridica in conseguenza degli obblighi che ne derivano in capo al genitore, senza che rilevino, al fine di escludere la ricorrenza dell'interesse del minore, l'attuale mancanza di rapporti affettivi con il genitore e la possibilità futura di instaurarli o, ancora, le normali difficoltà di adattamento psicologico conseguenti al nuovo "status", oppure le intenzioni manifestate dal presunto genitore di non voler comunque adempiere i doveri morali inerenti la responsabilità genitoriale.
Cass. civ. n. 4514/2018
La vendita con patto di riscatto o di retrovendita, pur non integrando direttamente un patto commissorio, può rappresentare un mezzo per sottrarsi all'applicazione del relativo divieto ogni qualvolta il versamento del prezzo da parte del compratore non si configuri come corrispettivo dovuto per l'acquisto della proprietà, ma come erogazione di un mutuo, rispetto al quale il trasferimento del bene risponda alla sola finalità di costituire una posizione di garanzia provvisoria, capace di evolversi in maniera diversa a seconda che il debitore adempia o meno l'obbligo di restituire le somme ricevute. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di merito, che aveva escluso l'esistenza di un patto commissorio, in presenza della vendita di un immobile in seno alla quale l'acquirente si era accollato il mutuo gravante sul venditore, impegnandosi a retrocedere il bene venduto nel caso in cui il detto debito fosse stato estinto).
Cass. civ. n. 22903/2018
Estendendosi il divieto di patto commissorio, ex art. 2744 c.c., a qualsiasi negozio che venga utilizzato per conseguire il risultato concreto vietato dall'ordinamento, ne consegue che anche la procura a vendere un immobile, conferita dal mutuatario al mutuante contestualmente alla stipulazione del mutuo, è idonea a integrare la violazione della norma suddetta, qualora si accerti che tra il mutuo e la procura sussista un nesso funzionale. Tale valutazione è demandata al giudice di merito che, nel compierla, non deve limitarsi ad un esame formale degli atti posti in essere dalle parti, ma deve considerarne la causa in concreto e, in caso di operazione complessa, valutarli alla luce di un loro potenziale collegamento funzionale, apprezzando ogni circostanza di fatto rilevante e il risultato stesso che l'operazione negoziale era idonea a produrre e, in concreto, ha prodotto.
Cass. civ. n. 23617/2017
Il divieto di patto commissorio, sancito dall’art. 2744 c.c., si estende a qualsiasi negozio, quale ne sia il contenuto, che venga impiegato per conseguire il risultato concreto, vietato dall'ordinamento, dell'illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore; sicché, anche un contratto preliminare di compravendita può dissimulare un mutuo con patto commissorio, ancorché non sia previsto il passaggio immediato del possesso del bene, qualora la promessa di vendita abbia la funzione di garantire la restituzione, entro un certo termine, della somma precedentemente o coevamente mutuata dal promittente compratore, purché sia dimostrato il nesso di strumentalità tra i due negozi: in detta ipotesi, peraltro, la prova della simulazione relativa del contratto preliminare può essere data, ove diretta a far valere l’illiceità del negozio, anche per testimoni o per presunzioni, in conformità all’art. 1417 c.c..
Cass. civ. n. 22915/2016
In tema di revocatoria ordinaria, l'azione pauliana non è strutturalmente destinata alla tutela dell'esecuzione in forma specifica di obbligazioni diverse da quelle pecuniarie, avendo la sola funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore, ex art. 2740 c.c., ove la sua consistenza si riduca, per uno o più atti dispositivi, così pregiudicando la realizzazione coattiva del diritto del creditore, ed è pertanto correlata all'eventuale esercizio, al suo esito, all'azione esecutiva sul bene trasferito, per soddisfare le ragioni pecuniarie del creditore.
Cass. civ. n. 1625/2015
Il contratto di sale and lease back è nullo, per illiceità della causa in concreto, ove violi il divieto di patto commissorio, salvo che le parti, con apposita clausola (cd. patto marciano), abbiano preventivamente convenuto che al termine del rapporto - effettuata la stima del bene con tempi certi e modalità definite, tali da assicurare una valutazione imparziale ancorata a parametri oggettivi ed autonomi ad opera di un terzo - il creditore debba, per acquisire il bene, pagare l'importo eccedente l'entità del suo credito, sì da ristabilire l'equilibrio sinallagmatico tra le prestazioni e da evitare che il debitore subisca una lesione dal trasferimento del bene in garanzia. Resta peraltro ammissibile la previsione di differenti modalità di stima del bene, per come emerse nella pratica degli affari, purché dalla struttura del patto marciano in ogni caso risulti, anticipatamente, che il debitore perderà la proprietà del bene ad un giusto prezzo, determinato al momento dell'inadempimento, con restituzione della differenza rispetto al maggior valore, mentre non costituisce requisito necessario che il trasferimento della proprietà sia subordinato al suddetto pagamento, potendosi articolare la clausola marciana nel senso di ancorare il passaggio della proprietà sia al solo inadempimento, sia alla corresponsione della differenza di valore.
Cass. civ. n. 14631/2015
In materia di credito agrario, il mutuo di cui all'art. 44, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, come sostituito dall'art. 1 del d.l. n. 1 del 1994, convertito nella l. n. 135 del 1994, ha, quale finalità, il finanziamento dell'impresa in sé considerata, a prescindere dalla persona fisica dell'imprenditore, sicché il privilegio legale speciale sui frutti pendenti, di cui alla lett. a) della norma, grava anche sulle annate ulteriori fino all'estinzione del credito garantito, ed è opponibile ai terzi ai sensi dell'art. 2747, comma 2, c.c., senza necessità di trascrizione.
Cass. civ. n. 17270/2014
Il privilegio speciale sul bene immobile, che assiste (ai sensi dell'art. 2775 bis cod. civ.) i crediti del promissario acquirente conseguenti alla mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto ai sensi dell'art. 2645 bis cod. civ., siccome subordinato ad una particolare forma di pubblicità costitutiva (come previsto dall'ultima parte dell'art. 2745 cod. civ.), resta sottratto alla regola generale di prevalenza del privilegio sull'ipoteca, sancita, se non diversamente disposto, dal secondo comma dell'art. 2748 cod. civ., e soggiace agli ordinari principi in tema di pubblicità degli atti. Ne consegue che, nel caso in cui il curatore del fallimento della società costruttrice dell'immobile scelga lo scioglimento del contratto preliminare (ai sensi dell'art. 72 della legge fall.), il conseguente credito del promissario acquirente - nella specie, avente ad oggetto la restituzione della caparra versata contestualmente alla stipula del contratto preliminare - benché assistito da privilegio speciale, deve essere collocato con grado inferiore, in sede di riparto, rispetto a quello dell'istituto di credito che, precedentemente alla trascrizione del contratto preliminare, abbia iscritto sull'immobile stesso ipoteca a garanzia del finanziamento concesso alla società costruttrice.
Cass. civ. n. 12462/2013
Un contratto preliminare di compravendita può incorrere nel divieto del patto commissorio, sanzionato dall'art. 2744 cod. civ., ove risulti l'intento primario delle parti di costituire con il bene promesso in vendita una garanzia reale in funzione dell'adempimento delle obbligazioni contratte dal promittente venditore con altro negozio, in maniera da stabilire un collegamento strumentale fra i due negozi, mediante predisposizione di un meccanismo (quale la previsione di una condizione) diretto a far sì che l'effetto irrevocabile del trasferimento si realizzi solo a seguito dell'inadempimento del debitore, promittente alienante, rimanendo altrimenti il bene nella titolarità di quest'ultimo, atteso che in tal modo il preliminare viene impiegato non per finalità di scambio, ma in funzione di garanzia, per conseguire l'illecita coartazione del debitore rispetto alla volontà del creditore promissario acquirente, costituendo, allora, il mezzo per raggiungere il risultato vietato dalla legge.
Cass. civ. n. 10986/2013
La vendita con patto di riscatto o di retrovendita stipulata fra il debitore ed il creditore, ove determini la definitiva acquisizione della proprietà del bene in mancanza di pagamento del debito garantito, è nulla per frode alla legge, in quanto diretta ad eludere il divieto del patto commissorio. Principale elemento sintomatico della frode è costituito dalla sproporzione tra l'entità del debito e il valore dato in garanzia, in quanto il legislatore, nel formulare un giudizio di disvalore nei riguardi del patto commissorio, ha presunto, alla stregua dell'"id quod plerumque accidit", che in siffatta convenzione il creditore pretenda una garanzia eccedente il credito, sicché, ove questa sproporzione manchi - come nel pegno irregolare, nel riporto finanziario e nel cosiddetto patto marciano (ove al termine del rapporto si procede alla stima del bene e il creditore, per acquisirlo, è tenuto al pagamento dell'importo eccedente l'entità del credito) - l'illiceità della causa è esclusa.
Cass. civ. n. 4262/2013
In materia di nullità per violazione del divieto del patto commissorio, non è possibile in astratto identificare una categoria di negozi soggetti a tale nullità, occorrendo invece riconoscere che qualsiasi negozio può integrare tale violazione nell'ipotesi in cui venga impiegato per conseguire il risultato concreto, vietato dall'ordinamento giuridico, di far ottenere al creditore la proprietà del bene dell'altra parte nel caso in cui questa non adempia la propria obbligazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che non aveva ravvisato il patto commissorio in una vendita fiduciaria di un immobile - finalizzata a far ottenere un mutuo al fiduciario per il soddisfacimento di un suo credito nei confronti del fiduciante - caratterizzata dall'effetto reale del trasferimento di proprietà al fiduciario e da un effetto obbligatorio, il ritrasferimento dell'immobile, non condizionato ad un adempimento del fiduciante).
Cass. civ. n. 3655/2013
La cosiddetta "surrogazione reale" dell'indennità alla cosa assicurata, prevista dall'art. 2742 c.c., ha l'effetto di imporre all'indennizzo assicurativo un vincolo di destinazione a favore del creditore dell'assicurato titolare di un diritto di prelazione sulla cosa distrutta, ma non legittima affatto il suddetto creditore ad agire direttamente nei confronti dell'assicuratore per il pagamento dell'indennizzo.
Cass. civ. n. 5740/2011
La procura a vendere un immobile, conferita dal mutuatario al mutuante contestualmente alla stipulazione del mutuo, può integrare la violazione del divieto del patto commissorio, qualora si accerti che tra il mutuo e la procura sussista un nesso funzionale. Tale accertamento è demandato al giudice di merito, il quale tuttavia, nel compierlo, non deve limitarsi ad un esame formale degli atti posti in essere dalle parti, ma deve considerarne la causa in concreto, e, in caso di operazione complessa, valutare gli atti medesimi alla luce di un loro potenziale collegamento funzionale, apprezzando ogni circostanza di fatto rilevante ed il risultato stesso che l'operazione negoziale era idonea a produrre e, in concreto, ha prodotto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto carente la motivazione con la quale il giudice di merito aveva escluso la sussistenza del patto commissorio, senza considerare, tra l'altro, che la procura era stata sottoscritta lo stesso giorno del mutuo, ma aveva avuto esecuzione due anni più tardi).
Cass. civ. n. 13107/2010
L'iscrizione d'ipoteca giudiziale in base ad un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo può essere fonte di responsabilità processuale aggravata ai sensi del secondo comma dell'art. 96 c.p.c., esclusivamente nell'ipotesi d'inesistenza del credito, ma non quando il valore dei beni assoggettati ad ipoteca sia largamente superiore all'ammontare del credito azionato in via monitoria, atteso che il creditore non incontra alcun limite quantitativo alla sua possibilità d'iscrivere ipoteca su tutti i beni costituenti, ai sensi dell'art. 2740 c.c., il patrimonio con il quale il debitore è tenuto all'adempimento delle sue obbligazioni.
Cass. civ. n. 5426/2010
In tema di patto commissorio, l'automatismo del vietato trasferimento di proprietà del bene costituisce un connotato della figura tipica di cui alla previsione dell'art. 2744 c.c., mentre nelle ipotesi in cui non vi sia stata la concessione di pegno o ipoteca e l'illegittima finalità venga realizzata indirettamente in virtù di strumenti negoziali preordinati a tale particolare scopo, il requisito dell'anzidetto automatismo non può ritenersi esigibile, giacché la sanzione della nullità deriva dall'applicazione dell'art. 1344 c.c., per snaturamento della causa tipica del negozio, piegata all'elusione della norma imperativa di cui al citato art. 2744 c.c. In siffatti casi la coartazione del debitore, preventivamente assoggettatosi alla discrezione del creditore, è "in re ipsa", non disponendo il medesimo (come nella specie in cui era stata conferita procura irrevocabile a vendere il bene senza necessità di ulteriori "consensi, approvazioni o ratifiche") di alcuna possibilità di evitare la perdita del bene costituito in sostanziale garanzia.
Cass. civ. n. 20947/2009
Il fallimento di una società e dei suoi amministratori non determina il venir meno di questi ultimi, perché la società rimane in vita ed essi restano in carica, salva la loro sostituzione; ne consegue che, ove detta società ritorni "in bonis" a seguito della chiusura del fallimento, essa riacquista la propria ordinaria capacità, con tutti i conseguenti poteri di rappresentanza degli organi sociali.
Cass. civ. n. 1573/2009
In tema di dichiarazione giudiziale della paternità naturale, qualora la compatibilità genetica tra l'attore e l'asserito genitore abbia costituito oggetto di un accertamento tecnico preventivo svoltosi in assenza di contraddittorio per mancata notificazione del ricorso al convenuto, la mancata proposizione dell'eccezione di nullità nel procedimento in camera di consiglio volto alla dichiarazione di ammissibilità dell'azione comporta la sanatoria del vizio, rendendo utilizzabile la relazione del c.t.u. anche nel successivo giudizio ordinario, senza che assuma alcun rilievo la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 274 cod. civ., intervenuta prima della decisione, in quanto, avuto riguardo all'autonomia delle due fasi in cui si articola il processo, il giudicato formatosi a seguito della mancata impugnazione del decreto che conclude la prima fase comporta l'esaurimento del relativo rapporto, escludendo l'operatività dell'effetto retroattivo della dichiarazione di incostituzionalità.
Cass. civ. n. 10299/2007
Il creditore che abbia iscritto ipoteca su beni eccedenti l'importo del credito vantato non può essere chiamato a rispondere, nei confronti del debitore, per danni da illecito aquiliano ex art. 2043 c.c., non consentendolo le disposizioni di cui agli artt. 2740 (circa l'assoggettabilità di tutti i beni del debitore, presenti e futuri, alla responsabilità patrimoniale ), 2828 (che legittima il creditore ad iscrivere ipoteca giudiziale su qualsiasi immobile di proprietà del debitore ) e 2877 stesso codice (con il quale sono poste a carico del debitore richiedente le spese per l'eventuale riduzione, mentre sono a carico del creditore le sole spese derivanti da riduzione dell'ipoteca per eccesso nella determinazione del credito ). Resta, peraltro, salva la possibilità di configurare, a carico del creditore procedente, una ipotesi di responsabilità processuale, a tenore dell'art. 96, primo comma, c.p.c., qualora quest'ultimo, convenuto per la riduzione dell'ipoteca, resista in giudizio con mala fede o colpa grave.