Cass. civ. n. 25646 del 31 agosto 2022
Testo massima n. 1
L'efficacia probatoria dell'atto di notorietà, fino a querela di falso, riguarda soltanto l'attestazione dell'ufficiale rogante di avere ricevuto le dichiarazioni in esso contenute dai soggetti indicati, previa loro identificazione. Viceversa, per quanto riguarda il contenuto delle dichiarazioni, all'atto di notorietà viene attribuita un'efficacia meramente indiziaria. Ne consegue che non può riconnettersi validità ed efficacia di confessione stragiudiziale di accettazione dell'eredità all'atto di notorietà, ricevuto da notaio ai fini della successione, nel quale gli attestanti abbiano dichiarato che i chiamati si erano immessi nel possesso dei beni.
Testo massima n. 2
L'atto notorio fa fede, fino a querela di falso, solo con riferimento all'attestazione dell'ufficiale rogante di aver ricevuto le dichiarazioni in esso contenute dai soggetti indicati, previa loro identificazione, mentre, in relazione al contenuto delle dichiarazioni, esso ha un'efficacia meramente indiziaria, salvo che la legge preveda diversamente, sicché l'atto notorio, diversamente dalla dichiarazione sostitutiva, non può contenere una confessione stragiudiziale liberamente valutabile ex art. 2735 c.c.