Cass. civ. n. 22571 del 10 agosto 2021
Testo massima n. 1
L'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario non determina di per sè sola il venir meno della responsabilità patrimoniale degli eredi per i debiti anche tributari, ma fa solo sorgere il diritto di questi ultimi a non risponderne "ultra vires hereditatis", cioè al di là del valore dei beni lasciati dal de cuius; tale assetto comporta che il giudice sia chiamato a valutare se, in caso di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, l'erede possa far valere l'interesse alla separazione del proprio patrimonio personale con quello ereditario in sede di proposizione del ricorso avverso l'avviso di accertamento allo stesso notificato per il pagamento dei debiti ereditario. Conseguentemente, occorre procedere ad una necessaria differenziazione tra la pretesa fatta valere con l'avviso di accertamento e quella conseguente alla notifica della cartella di pagamento, poiché - rispetto a questa configurazione del giudizio conseguente all'impugnazione avverso l'avviso di accertamento - si pone, in misura diversa, l'eventuale giudizio di opposizione alla cartella di pagamento.