Art. 490 – Codice civile – Effetti del beneficio d’inventario

L'effetto del beneficio d'inventario consiste nel tenere distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede [2830, 2941 n.5 c.c.].

Conseguentemente:
1) l'erede conserva verso l'eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto della morte [448 c.c.];
2) l'erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti [564, 586 2 c.c.];
3) i creditori dell'eredità e i legatari hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell'erede [495, 499, 502 c.c.]. Essi però non sono dispensati dal domandare la separazione dei beni, secondo le disposizioni del capo seguente [512 ss. c.c.], se vogliono conservare questa preferenza anche nel caso che l'erede decada dal beneficio d'inventario [493, 494, 505, 564 c.c.] o vi rinunzi.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

La norma fornisce solo il quadro generale

L’applicazione al tuo caso richiede l’analisi della giurisprudenza più recente e rilevante, oltre alla verifica della tua situazione concreta

Non affidarti solo all’intelligenza artificiale