Cass. civ. n. 2106 del 29 gennaio 2018
Testo massima n. 1
La disposizione di cui all'art. 803 c.c., nella parte in cui ammette la possibilità di revocare, per sopravvenienza di figli legittimi, le donazioni fatte a favore di estranei, ma non quelle fatte a favore di figli naturali riconosciuti, mira espressamente a favorire discendenti del donante, a condizione che non siano ancora nati o che la loro esistenza sia ignota al genitore e riguarda, dunque, tutti i soggetti qualificabili come estranei, termine da intendere come riferito a coloro che non rientrano nella discendenza.