14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1608 del 14 febbraio 2000
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in Massimario
Testo massima n. 1
La responsabilità extracontrattuale dell’appaltatore per gravi difetti riscontrati nell’opera, ancorché possa concorrere con quella di altri soggetti [ nella specie opere di pavimentazione e impiantistica effettuate da ditte scelte dal committente ] si estende a quanto costituisce il risultato finale dell’opera stessa, quando i difetti denunciati ne compromettano il godimento e la funzione.
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