Cass. civ. n. ordinanza n. 7223 del 4 marzo 2022
Testo massima n. 1
L'area posta a strapiombo sulla scogliera lungo la quale si infrange il mare appartiene al demanio marittimo in quanto diuturnamente assoggettata alle onde del mare e alle maree, assumendo rilievo non già la natura del terreno (spiaggia con o senza arenile o scogliera), bensì il suo coinvolgimento dallo spostamento delle sue acque, tenuto conto anche delle maree.