Cass. civ. n. 7289 del 19 marzo 2024

Testo massima n. 1


PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Trattamento dati personali mediante videosorveglianza - Presupposti di liceità - Principio di necessità - Principio di non eccedenza e di proporzionalità.


Il trattamento di dati personali effettuato a mezzo videosorveglianza da un privato, per fini diversi da quelli esclusivamente personali, è lecito ove sia effettuato in presenza di concrete situazioni che giustifichino l'installazione, a protezione delle persone, della proprietà o del patrimonio aziendale (principio di necessità) e ove si avvalga di un utilizzo delle apparecchiature volte a riprendere le aree di comune disponibilità con modalità tali da limitare l´angolo visuale all´area effettivamente da proteggere, evitando, per quanto possibile, la ripresa di luoghi circostanti, in uso a terzi o su cui terzi vantino diritti e di particolari che non risultino rilevanti (principi di non eccedenza e di proporzionalità).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 13663 del 2016

Normativa correlata

Costituzione art. 2 CORTE COST.
Costituzione art. 42
Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 4
Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 13

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