14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 271 del 13 gennaio 2004
Testo massima n. 1
In tema di appalto di opere pubbliche, il dies
a quo di decorrenza del termine biennale di prescrizione dell’azione di garanzia per vizi — termine stabilito dall’art. 1667, terzo comma, c.c., non derogato da alcuna norma della disciplina sugli appalti di opere pubbliche — deve essere individuato [ così come nell’appalto tra privati ] con riferimento alla consegna definitiva dell’opera, che sia, cioè, successiva [ o contestuale ] alla verifica ed all’accettazione dell’opera stessa, e non già con riguardo ad una eventuale consegna anticipata, con riserva di verifica; ciò tanto più che, nell’appalto di opera pubblica, il soggetto committente ha non solo il diritto di verificare l’opera prima della consegna — come nella disciplina privatistica, ex art. 1665, primo comma, c.c. — ma anche il dovere ineludibile di procedere ad una siffatta verifica attraverso il collaudo [ il quale costituisce un atto, oltre che necessario ed obbligatorio, anche formale, nel senso che la volontà di accettare l’opera — a differenza che nell’appalto tra privati, in cui l’accettazione pub essere anche implicita, ex art. 1665, quarto comma, c.c. — deve sempre essere espressa, subordinata com’è ad una particolare procedura ].
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