Cass. civ. n. 5496 del 17 aprile 2002
Testo massima n. 1
In tema di appalto, qualora il committente, rilevata l'esistenza di vizi nell'opera, non ne pretenda l'eliminazione diretta da parte dell'esecutore del lavoro, chiedendo, invece, il risarcimento del danno per l'inesatto adempimento, il credito dell'appaltatore per il corrispettivo non viene messo in discussione e, di conseguenza, il relativo, mancato soddisfacimento dà luogo a condanna del committente al pagamento dello stesso.