Cass. civ. n. 29206 del 7 ottobre 2022

Testo massima n. 1


La nomina del Segretario generale del Consiglio regionale del Lazio non costituisce atto politico, ma amministrativo, che, seppur caratterizzato da ampia discrezionalità, deve rispettare i principi di imparzialità, buon andamento, oggettività e trasparenza dell'azione della P.A., nonché le clausole generali di correttezza e buona fede, di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., che impongono all'Amministrazione di indicare, in via preventiva, i requisiti professionali necessari per l'affidamento dell'incarico, di adottare adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali, di comparare le posizioni dei vari candidati e di esternare le ragioni giustificatrici delle scelte; la violazione di tali oneri procedimentali integra un inadempimento contrattuale, suscettibile di produrre danno risarcibile.

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