Cass. civ. n. 21514 del 7 luglio 2022
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
L'accertamento della responsabilità del sinistro non costituisce oggetto dell'azione speciale prevista dall'art. 292, comma 1, d.lgs. n. 209 del 2005 (codice delle assicurazioni private), bensì un suo presupposto, che può essere contestato "ex adverso", sicché l'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, che agisce per il recupero dell'indennizzo pagato, non è tenuta ad avanzare una specifica domanda di accertamento in tal senso; la competenza sull'azione di recupero non spetta, pertanto, "ratione materiae" al giudice di pace, ex art. 7, comma 2, c.p.c., e va determinata, quanto al foro territorialmente competente, con riferimento al criterio dell'art. 1182, comma 3, c.c. e non già del luogo di verificazione del sinistro o di residenza o domicilio del responsabile.
Testo massima n. 2
L'azione "di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese", prevista dall'art. 292, comma 1, d.lgs. n. 209 del 2005 (codice delle assicurazioni private) ed esercitata dall'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, ha natura autonoma e speciale - non essendo assimilabile né allo schema del regresso tra coobbligati solidali, né a quello della surrogazione nel diritto del danneggiato - in ragione della peculiarità della solidarietà passiva, atipica e ad interesse unisoggettivo, esistente, nel sistema dell'assicurazione obbligatoria, tra impresa assicuratrice e responsabile civile.