Cass. civ. n. 1016 del 17 gennaio 2013
Testo massima n. 1
Il pubblico ufficiale incaricato di eseguire l'offerta reale di adempimento di un'obbligazione pecuniaria, ai sensi dell'art. 1209 cod. civ., non ha alcun obbligo di munirsi di una procura scritta conferita dall'offerente.