Cass. civ. n. 5385 del 7 marzo 2018

Testo massima n. 1


In tema di azione di regresso, il datore di lavoro è obbligato nei confronti dell'INAIL nei limiti dei principi che informano la responsabilità per il danno civilistico subito dal lavoratore; ne consegue che il giudice del merito, senza considerare l'ammontare dell'indennizzo previdenziale, deve calcolare il danno civilistico (ex artt. 1221 e 2056 c.c.), quale limite massimo del diritto di regresso dell'INAIL, stabilendo, quindi, se l'importo richiesto dall'istituto rientri o meno nel predetto limite.

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