Art. 1221 – Codice civile – Effetti della mora sul rischio

Il debitore che è in mora non è liberato per la sopravvenuta impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, se non prova [2697] che l'oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore [1805].

In qualunque modo sia perita o smarrita [1257] una cosa illecitamente sottratta, la perdita di essa non libera chi l'ha sottratta dall'obbligo di restituirne il valore.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. civ. n. 5385/2018

In tema di azione di regresso, il datore di lavoro è obbligato nei confronti dell'INAIL nei limiti dei principi che informano la responsabilità per il danno civilistico subito dal lavoratore; ne consegue che il giudice del merito, senza considerare l'ammontare dell'indennizzo previdenziale, deve calcolare il danno civilistico (ex artt. 1221 e 2056 c.c.), quale limite massimo del diritto di regresso dell'INAIL, stabilendo, quindi, se l'importo richiesto dall'istituto rientri o meno nel predetto limite.

Cass. civ. n. 9374/2006

Il principio della perpetuatio obligationis di cui all'art. 1221 c.c. riguarda solo la prestazione dedotta nel rapporto, nei limiti di quanto maturato e dovuto nel tempo di vigenza dell'obbligazione e non quest'ultima in quanto tale, poiché la responsabilità prevista nella suddetta norma è disposta per l'ipotesi dell'impossibilità della prestazione e presuppone che l'impossibilità sia sopravvenuta avuto riguardo al tempo in cui l'obbligazione è sorta. Conseguentemente, tale norma non è applicabile nell'ipotesi in cui fin dal tempo della sua nascita era prevista per l'obbligazione una sua durata con la fissazione di un termine finale. (Nella specie, enunciando il riportato principio, la S.C. ha accolto il relativo motivo di ricorso e cassato con rinvio la sentenza impugnata, con la quale era stata ritenuta — sulla scorta dell'art. 1221 c.c. — la protrazione del diritto al risarcimento del danno, conseguente all'omessa assunzione di un funzionario da parte di una società concessionaria del servizio di esattoria, in misura pari alle retribuzioni anche per il periodo successivo al 31 dicembre 1990, nel mentre l'obbligazione della predetta società aveva, fin dalla sua origine, il suo termine finale coincidente con la scadenza del medesimo conferito dalla Regione Sicilia per la gestione del servizio di riscossione dei tributi nella stessa Regione, fissato per la menzionata data del 31 dicembre 1990).

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