Art. 1221 – Codice civile – Effetti della mora sul rischio

Il debitore che è in mora non è liberato per la sopravvenuta impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, se non prova [2697] che l'oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore [1805].

In qualunque modo sia perita o smarrita [1257] una cosa illecitamente sottratta, la perdita di essa non libera chi l'ha sottratta dall'obbligo di restituirne il valore.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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