Cass. civ. n. 2643 del 13 marzo 1991
Testo massima n. 1
La costruzione, senza il consenso del locatore, di un manufatto sul terreno condotto in locazione integra violazione dell'obbligo del conduttore di usare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia, per l'uso determinato nel contratto o altrimenti da presumere secondo le circostanze (art. 1587 n. 1 c.c.) solo ove, oltre a porsi in contrasto con la volontà contrattuale (espressa o presunta), incida sulla struttura fondamentale della cosa locata, sulla sua organizzazione funzionale e sulla destinazione sua propria. (Nel caso concreto, trattavasi di un ampio capannone e di boxes in lamiera, costruiti su nudo terreno locato per esercizio di attività commerciali).
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