Cass. civ. n. 56 del 3 gennaio 2019
Testo massima n. 1
Ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. n. 159 del 2011, i soli crediti erariali (nella specie, relativi all'imposta di registro), nell'ipotesi di confisca di beni già sottoposti a sequestro, si estinguono per confusione ai sensi dell'art. 1253 c.c., nei limiti in cui il credito stesso abbia trovato capienza nel patrimonio della società oggetto di confisca, mentre restano fermi i crediti non erariali, come quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, ai tributi locali ed ai diritti camerali.
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