Art. 1253 – Codice civile – Effetti della confusione

Quando le qualità di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona, l'obbligazione si estingue [1014 n. 2, 1072, 1303], e i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore sono liberati.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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