Art. 1253 – Codice civile – Effetti della confusione

Quando le qualità di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona, l'obbligazione si estingue [1014 n. 2, 1072, 1303], e i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore sono liberati.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 14660/2025

In caso di cessione d'azienda o di rami della stessa, ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro viene in rilievo il disposto dell'art. 51, comma 4, del d.P.R n. 131 del 1986, per cui il valore dell'azienda è dato dalla somma dei valori delle attività, ossia dei valori dei beni materiali e dei beni immateriali, al netto delle passività aziendali esistenti al momento del trasferimento; da tale regola fanno eccezione i debiti del cedente nei confronti del cessionario avente causa, i quali si estinguono, ai sensi dell'art. 1253 c.c., nel momento in cui il creditore diventa anche debitore e sono, pertanto, indeducibili dal valore dell'azienda, in coerenza con la previsione di cui all'art.43, comma 2, dello stesso d.P.R. n. 131 del 1986.

Cass. civ. n. 15601/2020

Ai sensi dell'art. 50, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, nell'ipotesi di confisca di prevenzione dei beni, aziende o partecipazioni societarie già sottoposte a sequestro, i crediti impositivi si estinguono per confusione ex art. 1253 c.c., nei limiti in cui abbiano trovato capienza nel patrimonio del debitore oggetto di confisca, con la conseguenza che l'accertamento dell'avvenuta estinzione del debito erariale per confusione presuppone la verifica, oltre che dell'ammontare complessivo dei crediti, anche dell'entità del patrimonio sociale. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'estinzione del credito per IRPEG e ILOR a seguito di confisca della società ricorrente, essendo l'"an" e il "quantum" di tale credito ancora "sub iudice" per effetto di questioni ritenute assorbite e non decise nel merito dalla CTR).

Cass. civ. n. 56/2019

Ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. n. 159 del 2011, i soli crediti erariali (nella specie, relativi all'imposta di registro), nell'ipotesi di confisca di beni già sottoposti a sequestro, si estinguono per confusione ai sensi dell'art. 1253 c.c., nei limiti in cui il credito stesso abbia trovato capienza nel patrimonio della società oggetto di confisca, mentre restano fermi i crediti non erariali, come quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, ai tributi locali ed ai diritti camerali.

Cass. civ. n. 22347/2015

Il riconoscimento del fatto costitutivo del credito, del quale venga dedotta contestualmente la sopravvenuta estinzione, non è idoneo a produrre effetti interruttivi della prescrizione, non integrando una chiara e specifica ricognizione del diritto altrui, univoca ed incompatibile con la volontà di negarlo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva negato efficacia interruttiva al riconoscimento di un finanziamento operato dal debitore, sostenendo quest'ultimo l'estinzione per confusione del credito a seguito del conferimento nella società successivamente costituita con il debitore, che vi aveva a sua volta conferito l'azienda).

Cass. civ. n. 22988/2014

Nell'ipotesi in cui la società si estingua prima che il socio agente abbia operato il ritrasferimento del diritto acquistato in nome proprio e per conto della stessa, la situazione giuridica soggettiva, di natura obbligatoria, vantata dalla società al ritrasferimento del bene, prevista dall'art. 1706, secondo comma, cod. civ., si trasmette in contitolarità a tutti i soci che siano tali al momento dell'estinzione dell'ente. Ne deriva che, accertata la sussistenza di siffatto obbligo traslativo del socio e del corrispondente diritto dei soci rimanenti, il giudice può disporre, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., direttamente in favore di quest'ultimi il trasferimento delle rispettive percentuali di proprietà del bene, il quale diviene in tal modo in contitolarità fra tutti i soci, ivi compreso l'originario intestatario, in capo al quale si riuniscono le qualità di creditore e di debitore, onde l'obbligazione si estingue "pro quota" ai sensi dell'art. 1253 cod. civ.

Cass. civ. n. 10944/2007

Ai fini dell'applicazione dell'imposta di successione, l'asse ereditario va valutato sulla base della sua reale consistenza. Ciò comporta che i debiti nei confronti degli aventi causa, i quali si estinguono, ai sensi dell'art. 1253 cod. civ., nel momento in cui il creditore diventa anche debitore, sono indeducibili, producendo l'estinzione i suoi effetti anche ai fini dell'imposta sui redditi. (Rigetta, Comm. Trib. Reg. Trieste, 16 gennaio 2006).

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