Cass. civ. n. 7337 del 19 marzo 2024

Sezione Unite

Testo massima n. 1


FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - IN GENERE Cancellazione dei gravami da parte del giudice delegato ex art. 173, comma 4, c.c.i.i. - Discontinuità rispetto art. 108 l.fall. - Conseguenze interpretative.


In tema di cancellazione dei gravami da parte del giudice delegato ex art. 108, comma 2, l.fall. (ratione temporis applicabile), la soluzione accolta dall'art. 173, comma 4, del nuovo Codice della crisi e dell'insolvenza si pone in discontinuità rispetto alla regolamentazione contenuta nella legge fallimentare e non può, pertanto, essere utilizzata al fine di estendere detto potere purgativo al di là delle ipotesi di liquidazione dell'attivo fallimentare ivi previste, considerato altresì che l'interpretazione di una disposizione di legge, anche ove intesa in senso evolutivo, non può che trovare un limite nel significante testuale della disposizione normativa che il legislatore ha posto.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 23139 del 2020

Normativa correlata

Legge Falliment. art. 108 com. 2
Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 173 com. 4

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