Cass. civ. n. 369 del 14 gennaio 2000
Testo massima n. 1
Il pagamento a mezzo assegno bancario del canone locatizio è possibile solo se previsto dal contratto o accettato dal locatore. Nel caso in cui il conduttore possa avvalersi di tale mezzo di pagamento, il titolo deve pervenire al domicilio del locatore entro il termine pattuito per il pagamento, come desumibile dall'art. 1182, terzo comma, c.c. e l'estinzione del debito del conduttore avviene nel momento della riscossione del titolo, anche se la banca trattaria è tenuta, in base all'art. 120 del D.L.vo n. 385 del 1993, a conteggiare gli interessi con la valuta del giorno anteriore, in cui è stato effettuato il versamento: sono a carico del conduttore i rischi del ritardo o del disguido derivanti dall'utilizzazione del servizio postale per la messa a disposizione dell'assegno, anche se tale utilizzazione sia stata consentita.
Testo massima n. 2
Non hanno carattere vessatorio le clausole riproduttive del contenuto di norme di legge; pertanto, non può considerarsi vessatoria la clausola risolutiva espressa inserita nel contratto di locazione di immobili urbani per uso non abitativo e riferita all’ipotesi di inosservanza del termine di pagamento dei canoni, in quanto riproduce il disposto dell’art. 5 della legge 27 luglio 1978 n. 392.
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