Cass. civ. n. 18186 del 9 settembre 2004

Testo massima n. 1


La norma dettata dall'art. 24 c.c. — secondo cui gli organi associativi possono deliberare l'esclusione dell'associato per gravi motivi — è applicabile anche alle associazioni non riconosciute, ed implica che il giudice davanti al quale sia proposta l'impugnazione della deliberazione di esclusione abbia il potere-dovere di valutare se si tratti di fatti gravi e non di scarsa importanza, cioè se si sia avverata in concreto una delle ipotesi previste dalla legge e dall'atto costitutivo per la risoluzione del singolo rapporto associativo, prescindendo dall'opportunità intrinseca della deliberazione stessa.

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