Cass. civ. n. 7360 del 19 marzo 2024
Testo massima n. 1
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE Indagini bancarie ex art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 - Operazioni del contribuente su conti correnti di terzi - Invito al contribuente per rendere giustificazioni - Mancata risposta - Confluenza degli esiti delle indagini nell'accertamento induttivo puro ex art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973 - Conseguenze in punto di onere probatorio.
Qualora il contribuente sia stato vanamente invitato a rendere giustificazioni sugli esiti di indagini bancarie, ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, le operazioni effettuate dal contribuente su conti correnti intestati a terzi legittimamente confluiscono nell'accertamento induttivo puro, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del citato d.P.R., con la conseguenza che l'Amministrazione non è gravata di alcun ulteriore onere probatorio in punto di riferibilità dei conti al contribuente e delle somme di cui alle suddette operazioni, spettando invece allo stesso contribuente l'onere di fornire rigorosa prova contraria.
Massime precedenti
Normativa correlata
DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 2 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.