Cass. civ. n. 7366 del 19 marzo 2024
Testo massima n. 1
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INCOMPATIBILITA' (CON ALTRI IMPIEGHI, PROFESSIONI, CARICHE ED ATTIVITA') Vigili del fuoco volontari - Cancellazione dall'elenco - Incompatibilità ex art. 8, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 76 del 2004 - Interpretazione restrittiva - Conseguenze - Effettivo svolgimento di attività antincendio - Necessità.
La cancellazione dall'elenco dei vigili del fuoco volontari, in ragione dell'incompatibilità prevista dall'art. 8, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 76 del 2004, va disposta solo in caso di effettivo svolgimento delle attività espressamente indicate nella citata norma (amministratore di società o titolare di impresa che producono, installano, commercializzano impianti, dispositivi e attrezzature antincendio; titolare di istituto, ente, studio professionale che esercitano attività di formazione, vigilanza, consulenza e servizi nel settore antincendio), restando escluso, in forza di interpretazione necessariamente restrittiva, che possano rilevare anche la potenziale idoneità dell'iscritto all'albo a eseguire lavori in materia antincendio o il semplice esercizio, da parte del medesimo, di un'attività professionale nel cui ambito di svolgimento potrebbero astrattamente rientrare tali lavori.
Nessuna massima correlata
Normativa correlata
DPR 06/02/2004 num. 76 art. 20 com. 1
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