Cass. civ. n. 7367 del 14 marzo 2023
Testo massima n. 1
LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Leasing traslativo - Contratto risolto per inadempimento dell’utilizzatore prima dell'entrata in vigore della l. n. 124 del 2017 - Applicazione analogica dell'art. 1526 c.c. - Clausola che attribuisce al concedente il diritto di trattenere i canoni pagati e impone all’utilizzatore di corrispondere quelli scaduti - Nullità - Esclusione - Ragioni - Riduzione dell’indennità - Potere officioso del giudice - Sussistenza.
Ai contratti di leasing traslativo risolti anteriormente all'entrata in vigore della l. n. 124 del 2017, in assenza di una regolazione legislativa, si applica in via analogica la disciplina dell'art. 1526 c.c.; di conseguenza, la clausola che, in ipotesi di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, attribuisce al concedente il diritto di trattenere i canoni pagati ed impone all'utilizzatore di corrispondere quelli scaduti non è, di per sé, affetta da nullità, atteso che l'utilizzatore, una volta pagato il dovuto e restituito il bene, ha diritto di vedersi restituiti i canoni versati corrispondendo l'equo compenso, fermo restando il potere officioso del giudice di ridurre l'indennità ai sensi del secondo comma dell'art. 1526 c.c. in caso di definitiva acquisizione al concedente delle rate corrisposte.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 1526
Legge 04/08/2017 num. 124 art. 1 com. 138 CORTE COST.