Cass. civ. n. 7382 del 19 marzo 2024

Testo massima n. 1


PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE Agevolazione di cui all'art. 27, comma 2-bis, del d.l. n. 669 del 1996, conv. con l. n. 30 del 1997 - Spettanza - Condizioni - Fondamento.


L'agevolazione contributiva di cui all'art. 27, comma 2-bis, del d.l. n. 669 del 1996, conv. con l. n. 30 del 1997, nella specie per una cooperativa di facchinaggio, spetta esclusivamente per gli aumenti contributivi effettivi conseguenti all'applicazione del decreto (attuativo dell'art. 3, comma 23, della l. n. 335 del 1995) del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del 21 febbraio 1996; ne consegue che detto beneficio va riconosciuto quando l'innalzamento dell'aliquota contributiva di finanziamento dovuta a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti non è compensata dalla contestuale riduzione delle aliquote contributive di finanziamento per le prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'art. 24 della l. n. 88 del 1989, mentre non spetta in relazione alle agevolazioni che, ad altro titolo, siano successivamente riconosciute all'obbligato in ordine ai c.d. contributi minori, come quelle previste dall'art. 120 della l. n. 388 del 2000, in quanto esse si pongono al di fuori del meccanismo compensativo delineato dall'art. 3, comma 23, della l. n. 335 del 1995.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 1113 del 2020

Normativa correlata

Decreto Legge 31/12/1996 num. 669 art. 27 com. 2
Legge 28/02/1997 num. 30 art. 1
Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 23 CORTE COST.
Legge 09/03/1989 num. 88 art. 24
DM min. LSO 21/02/1996
Legge 23/12/2000 num. 388 art. 120

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