Cass. civ. n. 7187 del 4 marzo 2022
Testo massima n. 1
In tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l'alterazione dell'equilibrio contrattuale. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in relazione a un contratto di fornitura di acciaio con consegne ripartite, aveva accertato la mancanza di qualità di una parte del materiale consegnato e ritenuto grave l'inadempimento in base a quel quantitativo di merce, anziché all'intera fornitura, peraltro senza considerare che l'acquirente aveva mostrato di tollerare il difetto, avendo richiesto, dopo la contestazione della difformità, la consegna dell'ulteriore materiale).