Cass. civ. n. 6923 del 15 luglio 1998

Testo massima n. 1


Il ritardo da parte del conduttore nella riconsegna della cosa locata — anche se è dipeso, in tutto o in parte, dalla durata del giudizio nel quale si sia discusso intorno al diritto alla restituzione — costituisce un comportamento antigiuridico potenzialmente lesivo del patrimonio del locatore, che legittima la condanna generica al risarcimento dei danni ancorché non sia stata fornita specifica prova di essi, alla quale il locatore stesso è tenuto — pena il rigetto della relativa domanda — in sede di liquidazione.

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