Cass. civ. n. 5086 del 3 giugno 1996

Testo massima n. 1


Una volta accertato che il conduttore abbia ingiustificatamente rifiutato di restituire l'immobile locatogli, questi non può addurre, a giustificazione del ritardo, la pendenza del giudizio nel quale aveva infondatamente eccepito la proroga del rapporto, ma deve rispondere dei danni eventualmente prodotti al locatore secondo la regola posta dall'art. 1591 c.c.

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