Cass. civ. n. 6368 del 7 giugno 1995

Testo massima n. 1


L'obbligo del conduttore in mora nella restituzione della cosa di pagare al locatore il corrispettivo convenuto sino alla riconsegna, ai sensi dell'art. 1591 c.c., costituendo una forma di risarcimento minima per la mancata disponibilità dell'immobile, prescinde dalla prova di un danno in concreto subito dal locatore, essendo tale prova necessaria solo per gli eventuali maggiori danni.

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