Cass. civ. n. 10174 del 14 ottobre 1998

Testo massima n. 1


Il termine per la redazione dell'inventario a norma dell'art. 485 c.c. è termine ordinatorio alla cui mancata osservanza non è collegato alcun effetto preclusivo. Tuttavia, ai sensi dell'art. 154 c.p.c. i termini ordinatori possono essere prorogati dal giudice che li ha emessi solo a condizione ch'essi non siano ancora scaduti e che la proroga non superi la durata del termine originario, mentre una eventuale ulteriore proroga è subordinata a che ricorrano motivi particolarmente gravi adeguatamente evidenziati nel provvedimento con il quale venga concessa.

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