Art. 485 – Codice civile – Chiamato all’eredità che è nel possesso di beni
Il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione [465 c.c.] o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi [487 c.c.; 749, 774 ss. c.p.c.].
Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice [476 c.c.].
Compiuto l'inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a norma dell'articolo 484 ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell'inventario medesimo, per deliberare se accetta [470 ss. c.c.] o rinunzia [519 ss. c.c.] all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e semplice [476, 488 c.c.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 15468/2024
Il chiamato all'eredità investito della nuda proprietà di un immobile, con l'occupazione di quest'ultimo esercita il possesso corrispondente alla nuda proprietà, secondo la definizione dell'art. 1140 c.c., ancorché sul medesimo cespite insista il possesso dell'usufruttuario generale dei beni ereditari, ed acquista, pertanto, la qualità di erede in base al meccanismo di cui all'art. 485 c.c..
Cass. civ. n. 10413/2024
In presenza di una causa di scioglimento della società, gli amministratori sono esposti a una duplice e distinta responsabilità patrimoniale: da un lato, per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi, a seguito del ritardo o dell'omissione nell'accertamento della causa di scioglimento e nel deposito della relativa dichiarazione nel registro delle imprese, e, dall'altro lato, per i danni arrecati a tali soggetti dagli atti o dalle omissioni compiute in violazione del divieto di gestire la società se non a fini conservativi.
Cass. civ. n. 3150/2024
Il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione in relazione ai punti decisivi non congruamente valutati dalla sentenza cassata e, se non può rimetterne in discussione il carattere di decisività, conserva il potere di procedere ad una nuova valutazione dei fatti già acquisiti e di quegli altri la cui acquisizione si renda necessaria in relazione alle direttive espresse dalla sentenza di annullamento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che, in sede di giudizio di rinvio in tema di divisione ereditaria, non aveva verificato se per tutti gli eredi fosse stato provato l'effettivo possesso dei beni per i fini di cui all'art. 485 c.c. limitandosi a ritenere provata tale circostanza in forza della mera cassazione della precedente sentenza della Corte d'Appello, sebbene la decisione della S.C. avesse solamente emendato l'errore di diritto in cui era incorso il giudice di merito rimanendo impregiudicato l'accertamento dell'effettiva ricorrenza della condizione prevista dalla norma).
Cass. civ. n. 26419/2023
Il conferimento al notaio dell'incarico di ricevere l'accettazione di eredità con beneficio di inventario non comprende automaticamente quello di redigere l'inventario, trattandosi di due atti diversi che devono costituire oggetto di distinti specifici incarichi.
Cass. civ. n. 15587/2023
Agli effetti dell'art. 485 c.c., non è necessario che il possesso dei beni ereditari ad opera del chiamato esista già al momento dell'apertura della successione o sia acquisito subito dopo, rilevando, invece, anche il possesso successivo, con la conseguenza che, in tal caso, il trimestre accordato per il compimento dell'inventario decorre non dalla apertura della successione, ma dal momento di inizio del possesso.
Cass. civ. n. 10767/2023
In tema di spese di lite, in caso di accoglimento della domanda di rivendica, le spese di lite del terzo chiamato in garanzia per evizione direttamente dall'attore, pur in mancanza di un rapporto processuale e sostanziale diretto tra il convenuto ed il chiamato in causa, sono legittimamente poste a carico non dell'attore chiamante, ma del convenuto che, con le proprie infondate pretese
Cass. civ. n. 23904/2022
La domanda di manleva proposta dal convenuto, acquirente dell'immobile oggetto dell'azione di rivendica, nei confronti del proprio alienante va qualificata come di garanzia propria, sicché il nesso che si instaura tra la stessa e la domanda principale giustifica, in linea di principio, la conservazione del litisconsorzio instaurato in primo grado, ai sensi dell'art. 331 c.p.c. che si applica anche alle cause tra loro dipendenti. Ne consegue, in tema di spese legali, che se è accolta la domanda di garanzia proposta dal convenuto acquirente nei confronti del terzo alienante, il giudice dovrà condannare quest'ultimo a rifondere le spese di lite sia in favore dell'attore che del convenuto.
Cass. civ. n. 15690/2020
L'immissione in possesso dei beni ereditari non comporta accettazione tacita dell'eredità, poiché non presuppone necessariamente, in chi la compie, la volontà di accettare, cionondimeno, se il chiamato nel possesso o compossesso anche di un solo bene ereditario non forma l'inventario nel termine di tre mesi decorrenti dal momento di inizio del possesso, viene considerato erede puro e semplice; tale onere condiziona, non solo, la facoltà di accettare con beneficio d'inventario, ma anche quella di rinunciare all'eredità in maniera efficace nei confronti dei creditori del "de cuius".
Cass. civ. n. 6167/2019
Nella nozione di "possesso" ex art. 485 c.c. è compresa qualunque situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri sui beni ereditari e, quindi, vi è incluso anche il compossesso, essendo irrilevante che taluno degli altri compossessori non sia chiamato all'eredità poiché, pure in questo caso, il chiamato ha la possibilità di esercitare i detti poteri.
Cass. civ. n. 4456/2019
Il possesso dei beni ereditari previsto dall'art. 485 c.c. per l'acquisto della qualità di erede puro e semplice nel caso di mancata redazione dell'inventario nei termini di legge non deve necessariamente riferirsi all'intera eredità, essendo sufficiente il possesso di un solo bene (come ad esempio, un letto ed alcuni effetti personali) con la consapevolezza della sua provenienza; nè deve manifestarsi in una attività corrispondente all'esercizio della proprietà dei beni ereditari, esaurendosi in una mera relazione materiale tra i beni ed il chiamato all'eredità, e cioè in una situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri su beni, sia pure per mezzo di terzi detentori, con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario.
Cass. civ. n. 21436/2018
In tema di successioni "mortis causa", la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è da sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo necessaria l'accettazione da parte del chiamato, mediante "aditio" o per effetto di una "pro herede gestio", oppure la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c.; nell'ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del "de cuius", incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'assunzione della qualità di erede, che non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non operando alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto provata l'assunzione della qualità di erede del convenuto in forza della mancata risposta all'invito di pagare il debito ovvero della mancata allegazione da parte di quest'ultimo della rinuncia all'eredità).
Cass. civ. n. 6275/2017
Nel giudizio promosso o proseguito nei confronti dell'erede del debitore, che sia nel possesso dei beni ereditari ed abbia eccepito l'avvenuta rinuncia all'eredità, il creditore non deve proporre alcuna domanda volta all'accertamento dell'inefficacia di detta rinuncia, per essere la stessa intervenuta dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 485 c.c., giacché la prova dell'inutile decorso di tale termine, senza che l'inventario sia stato redatto, implica che il chiamato all'eredità debba essere considerato erede puro e semplice e determina, di per sé, l'inefficacia della rinuncia medesima, facendo, pertanto, venire meno la necessità sia di una sua specifica impugnazione, che di un accertamento, con efficacia di giudicato, sulla questione della qualità di erede.
Cass. civ. n. 2156/2015
Colui che agisce in giudizio per l'accertamento della responsabilità degli amministratori di una società di capitali, ex art. 2449 cod. civ. (nel testo utilizzabile "ratione temporis", antecedente alle modifiche apportate con il d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6), deve fornire la prova soltanto della novità dell'operazione, dimostrando il compimento di atti negoziali in epoca successiva all'accadimento di un fatto che determini lo scioglimento della società, mentre spetta agli amministratori convenuti provare i fatti estintivi o modificativi del diritto azionato, mediante dimostrazione che quegli atti erano giustificati dalla finalità liquidatoria, in quanto non connessi alla normale attività produttiva dell'azienda, non comportanti un nuovo rischio d'impresa o necessari per portare a compimento attività già iniziate. Nella valutazione di tale prova occorre, peraltro, considerare che gli amministratori non sono solo tenuti all'ordinario (e non anomalo) adempimento delle obbligazioni assunte in epoca antecedente allo scioglimento della società (art. 2449, secondo comma, testo previgente, e attuale art. 2486, secondo comma, cod. civ.), ma hanno anche il potere-dovere di compiere, in epoca successiva al menzionato scioglimento, quegli atti negoziali di gestione della società necessari al fine di preservarne l'integrità del patrimonio (art. 2486, primo comma, cod. civ., nuovo testo).
Cass. civ. n. 16514/2015
In caso di eredità beneficiata, spetta all'erede provare la tempestiva formazione dell'inventario e non al creditore - che intenda far valere la responsabilità "ultra vires" del primo - il ritardo o l'omissione dell'adempimento, trattandosi di un elemento costitutivo del relativo beneficio. (Nella specie, la S.C. ha escluso fosse sufficiente la circostanza che gli eredi, opponenti la cartella esattoriale per debiti del loro dante causa verso l'INPS, avessero accettato in sede notarile l'eredità con beneficio d'inventario, non avendo anche provato che si fossero svolte, nei termini stabiliti, le successive operazioni richieste dalla legge).
Cass. civ. n. 10054/2014
In tema di accettazione beneficiata, il prolungamento dei termini per la redazione dell'inventario in presenza di minori chiamati all'eredità, ai sensi dell'art. 489 cod. civ., non si estende ai loro rappresentanti che eventualmente siano chiamati in proprio.
Cass. civ. n. 5862/2014
Ai sensi dell'art. 485 c.c. il chiamato all'eredità, che si trovi nel possesso di beni ereditari, ha l'onere di fare l'inventario e la mancanza dell'inventario, nei termini prescritti dalla legge, comporta che il chiamato vada considerato erede puro e semplice e che lo stesso, quindi, perda non solo la facoltà di accettare l'eredità con beneficio dell'inventario, ma anche quella di rinunciare alla stessa.
Cass. civ. n. 5152/2012
In tema di successioni legittime, il chiamato all'eredità nel possesso dei beni ereditari ha l'onere di redigere l'inventario entro il termine di tre mesi dal giorno dell'apertura della successione, anche se sia di grado successivo rispetto ad altri chiamati, poiché, quando l'eredità si devolve per legge, si realizza una delazione simultanea in favore di tutti i chiamati, indipendentemente dall'ordine di designazione alla successione, come si evince dalle disposizioni di cui all'art. 480, comma terzo, e 479 c.c., che, con riferimento al decorso del termine per l'accettazione dell'eredità e alla trasmissione del diritto di accettazione, non distinguono tra i primi chiamati ed i chiamati ulteriori, conseguendone, per tutti, contestualmente, la nascita di facoltà ed oneri e, quindi, l'integrazione dell'ambito applicativo della fattispecie astratta di cui all'art. 485 c.c. Né a diversa conclusione può indurre la previsione, nel primo comma di questa disposizione, della notizia della devoluta eredità come fattispecie alternativa all'apertura della successione ai fini della decorrenza del termine per la redazione dell'inventario, in quanto l'espressione "devoluzione" deve intendersi come sinonimo di "delazione", ed il chiamato nella disponibilità dei beni ereditari è a conoscenza sia dell'apertura della successione sia della circostanza che i beni sui quali esercita la signoria di fatto sono proprio quelli caduti in successione.
Cass. civ. n. 2721/2010
In tema di accettazione di eredità con beneficio di inventario, il decreto con il quale il tribunale rigetta l'istanza di proroga del termine per la redazione dell'inventario non è impugnabile con ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 Cost., in quanto, pur riguardando posizioni di diritto soggettivo, esso chiude un procedimento di tipo non contenzioso privo di un vero e proprio contraddittorio e non statuisce in via decisoria e definitiva su dette posizioni, stante la sua revocabilità e modificabilità alla stregua dell'art. 742 c.p.c.
Cass. civ. n. 2033/2010
In tema di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, la proroga del termine per il compimento dell'inventario, prevista dall'art. 485, primo comma, c.c. e richiamata nel successivo art. 487, può essere concessa una sola volta, onde è perentorio il termine fissato con il provvedimento di proroga.
Cass. civ. n. 11018/2008
In tema di successione legittima, nella quota intestata a favore del coniuge superstite ex art. 581 c.c. non sono compresi i diritti di abitazione e di uso, per cui in caso di prosecuzione, dopo il decesso del marito, della abitazione della casa coniugale e dell'utilizzo dei mobili di arredo ivi esistenti da parte della moglie si configura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 485 c.c., il possesso dei beni ereditari in capo al chiamato all'eredità, essendo sufficiente a questo scopo l'instaurazione di una relazione materiale intesa come situazione di fatto, anche circoscritta ad uno solo dei beni ereditari, che consenta l'esercizio di concreti poteri su di essi; ne consegue, in difetto di omessa redazione dell'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione, l'accettazione ex lege dell'eredità.
Cass. civ. n. 3694/2007
Ai sensi dell'art. 2449 c.c. (nel testo previgente al D.L.vo n. 6 del 2003), costituiscono nuove operazioni vietate tutti gli atti gestori diretti non a fini liquidatori, e quindi alla trasformazione delle attività societarie in denaro destinato al soddisfacimento dei creditori e, nei limiti del residuo, dei soci, ma al conseguimento di fini diversi, essendo invece lecito il completamento di attività in corso destinate al miglior esito della liquidazione.
Cass. civ. n. 16507/2006
In tema di successione mortis causa la delazione ereditaria ed il possesso dei beni ereditari da parte del chiamato, pur non risultando sufficienti ai fini dell'acquisto della qualità di erede, in quanto la prima ne costituisce soltanto il presupposto, mentre il secondo non presuppone di per sé la volontà di accettare l'eredità, rappresentano tuttavia circostanze valutabili, unitamente alla mancata redazione dell'inventario, ai fini dell'accertamento di un'eventuale accettazione ex lege di cui sono elementi costitutivi, appunto, l'apertura della successione, la delazione ereditaria, il possesso dei beni ereditari e la mancata tempestiva redazione dell'inventario (nella fattispecie, la S.C., in base all'enunciato principio, ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di una commissione tributaria regionale, la quale aveva accertato in alcuni soggetti la qualità di eredi, come tali legittimamente destinatari di un avviso di accertamento di redditi non dichiarati dal de cuius).
Cass. civ. n. 15770/2004
L'azione ex art. 2449, comma primo, c.c., spettante al terzo creditore per il compimento da parte degli amministratori di nuove operazioni dopo la verificazione di un fatto che determina lo scioglimento della società si distingue, per la diversità della causa petendi e del petitum sia dall'azione sociale di responsabilità (art. 2394 c.c.) sia dall'azione dei creditori sociali prevista dall'art. 2394 c.c. Se la violazione del divieto di compiere nuove operazioni, oltre a dar luogo a responsabilità diretta degli amministratori verso il terzo, può integrare il presupposto tanto dell'azione sociale di responsabilità (per violazione dei doveri imposti dalla legge) quanto dell'azione di responsabilità dei creditori sociali (per inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale), qualora (come nella specie) ad agire contro gli amministratori della società legalmente disciolta non sono, genericamente, i creditori della società, ma precisamente i creditori per le operazioni nuove compiute dopo lo scioglimento, essi vantano nei confronti degli amministratori un titolo diretto, fondato appunto sull'art. 2449, primo comma, c.c. (giustificato dalla non riferibilità allo scopo sociale degli atti, compiuti dalla società ormai disciolta), che, per espressa previsione della norma si aggiunge alla perdurante responsabilità della società.
Cass. civ. n. 10174/1998
Il termine per la redazione dell'inventario a norma dell'art. 485 c.c. è termine ordinatorio alla cui mancata osservanza non è collegato alcun effetto preclusivo. Tuttavia, ai sensi dell'art. 154 c.p.c. i termini ordinatori possono essere prorogati dal giudice che li ha emessi solo a condizione ch'essi non siano ancora scaduti e che la proroga non superi la durata del termine originario, mentre una eventuale ulteriore proroga è subordinata a che ricorrano motivi particolarmente gravi adeguatamente evidenziati nel provvedimento con il quale venga concessa.
Cass. civ. n. 5275/1997
L'art. 2449 c.c. esprime sul piano normativo la coerente conseguenza del fatto che, dopo il verificarsi della causa di scioglimento, il patrimonio sociale non può più considerarsi destinato, qual era in precedenza, alla realizzazione dello scopo sociale, onde gli amministratori non possono più utilizzarlo a tal fine, ma sono abilitati a compiere soltanto quegli atti correlati strumentalmente al diverso fine della liquidazione dei beni, restando ad essi inibito il compimento di nuovi atti d'impresa suscettibili di porre a rischio il diritto dei creditori e degli stessi soci.
Cass. civ. n. 2714/1996
Quando il compratore oltre a chiamare in causa il venditore per la denuncia della lite ex art. 1485 c.c., propone contro di questi nel medesimo processo anche l'azione di garanzia, fra la causa principale e quella di garanzia (propria) si instaura un vincolo non di inscindibilità ma di dipendenza, perché l'accoglimento della domanda di garanzia è subordinato all'accertamento del diritto del terzo, ciò che non impedisce che il giudice separi le due cause, decidendo solo quella principale, facendo cessare la relazione di dipendenza.
Cass. civ. n. 4707/1994
Il possesso dei beni ereditari previsto dall'art. 458 c.c. per l'acquisto della qualità di erede puro e semplice nel caso di mancata redazione dell'inventario nei termini di legge non deve necessariamente riferirsi all'intera eredità, essendo sufficiente il possesso di un solo bene (nella specie, un letto ed alcuni effetti personali) con la consapevolezza della sua provenienza, né deve manifestarsi in una attività corrispondente all'esercizio della proprietà dei beni ereditari, esaurendosi in una mera relazione materiale tra i beni ed il chiamato all'eredità, e cioè, in una situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri su beni, sia pure per mezzo di terzi detentori, con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario.
Cass. civ. n. 9142/1993
La disposizione dell'art. 485 c.c., secondo cui il chiamato all'eredità che è a qualunque titolo nel possesso dei beni ereditari, è considerato erede puro e semplice, ove non ottemperi alle disposizioni circa la compilazione dell'inventario nel termine prescritto, non è applicabile (anche ai fini dell'esercizio dell'azione di riduzione dei legittimari) nell'ipotesi di eredità devolute ai minori, posto che nei confronti di tali soggetti la decadenza dal beneficio d'inventario non può avvenire, a norma dell'art. 489 c.c., se non al compimento di un anno dalla maggiore età, restando escluso che, una volta che l'inventario sia stato eseguito, sia pure nel mancato rispetto del termine di cui all'art. 485 citato, ma in costanza della minore età del chiamato, questi debba reiterare, per conservare la posizione di erede beneficiario, un inventario già compiuto, entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età.
Cass. civ. n. 12834/1992
Il compratore che ha riconosciuto mediante transazione la pretesa del terzo sulla cosa acquistata conserva l'azione di rivalsa per garanzia da evizione nei confronti del venditore, quando dimostri che il diritto del terzo risultava obiettivamente certo.
Cass. civ. n. 341/1988
In tema di riscatto agrario, nel caso di opposizione del terzo acquirente alle pretese del riscattante, il risarcimento del danno spettante al detto acquirente a norma e nei limiti dell'art. 1485 cod. civ nei confronti del venditore, a seguito dell'accoglimento della domanda di riscatto, si estende all'arco di tempo intercorrente fra il suo acquisto e la decisione definitiva sul riscatto, sempre che la sua opposizione sia giustificata (come per l'incertezza sull'esistenza nel riscattante dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio del riscatto, in conseguenza del comportamento del venditore del fondo).
Cass. civ. n. 1317/1984
Sia gli artt. 959 e 960 c.c. del 1865, sia la corrispondente norma del codice civile vigente (art. 485) nel riferirsi all'erede o al chiamato all'eredità che si trovi nel possesso dei beni ereditari «al momento dell'apertura della successione» danno rilevanza alla sussistenza ma non alla durata del possesso con la conseguenza che nessun effetto negativo dell'attribuzione di quel titolo può derivare dalla circostanza che, dopo aver posseduto anche per un solo giorno i beni ereditari, l'erede (o il chiamato) perda tale possesso, rimanendo sempre a carico del predetto il compimento in tre mesi dell'inventario (o la rinunzia all'eredità) e così, in caso di inottemperanza, l'attribuzione della qualità di erede puro e semplice con la correlativa possibilità di trasmettere in via successoria i beni ereditari.
Cass. civ. n. 6603/1982
Il compratore, convenuto da un terzo che pretende di avere diritti sulla cosa venduta, che voglia garantirsi a norma dell'art. 1485 c.c., può chiamare il venditore nel processo ai sensi dell'art. 106 c.p.c., ma deve, al riguardo, attenersi al disposto dell'art. 269 dello stesso codice e, cioè, o citare senz'altro il terzo per la prima udienza, ovvero chiedere, nella stessa udienza, al giudice istruttore la fissazione di un termine per provvedere alla citazione, ma se sceglie questo secondo sistema, la fissazione o meno del termine e, quindi, l'autorizzazione o meno della chiamata nel processo rientrano nei poteri discrezionali del giudice istruttore, con la conseguenza che la relativa decisione è insindacabile in sede di legittimità.
Cass. civ. n. 4805/1982
Nel caso in cui il venditore sia convenuto in giudizio dal compratore unitamente ad un terzo che pretende di avere diritti sulla cosa venduta, la partecipazione del primo al processo, qualora contro di lui non sia proposta azione di rivalsa, non ha altro scopo che quello di assoggettare il medesimo alla decisione della controversia promossa dal compratore contro il terzo per fare accertare l'insussistenza degli anzidetti diritti. Il venditore, pertanto, quale parte in causa soggetta alla decisione sul rapporto principale, ha tutti i poteri ed i doveri che competono alle altre parti, ivi compreso il potere di impugnare la decisione sfavorevole al compratore nei confronti del terzo, per evitare che il passaggio in giudicato di tale decisione pregiudichi irrimediabilmente la sua posizione nei confronti del compratore medesimo, con la conseguenza che, anche se quest'ultimo abbia fatto acquiescenza alla decisione con il conseguente passaggio in giudicato di essa nei suoi confronti, il venditore, mentre ha interesse ad impugnarla limitatamente alla parte in cui estenda i suoi effetti sul rapporto di garanzia, è carente di interesse in ordine ai capi della decisione che su tale rapporto non producono effetti.
Cass. civ. n. 3025/1975
Qualora l'acquirente di una casa d'abitazione venga convenuto in giudizio dal proprietario del fondo contiguo e venga condannato ad eliminare alcune vedute ed a regolarizzare alcune luci, data l'inesistenza di servitù di veduta a favore del suo edificio ed a carico del detto fondo, egli può rivalersi nei confronti del venditore, esercitando l'azione di evizione parziale, solo se questo ultimo gli abbia garantito la conformità dello stato di fatto della casa, nel momento della vendita, alla situazione di diritto.
Cass. civ. n. 2014/1970
La disposizione dell'art. 485 c.c., che considera erede puro e semplice il chiamato all'eredità il quale, essendo in possesso, a qualsiasi titolo, di beni ereditari, non faccia l'inventario entro i termini nella norma stessa previsti, non riguarda il donatario, chiamato per legge, che abbia ricevuto beni dal de cuius quando questi era in vita, con atto di liberalità. In tale caso, vi è un titolo (la donazione) che giustifica il trasferimento del bene, che, quindi, non entra a far parte dell'asse ereditario, salvo che non sia vittoriosamente esperita l'azione di riduzione o, nelle ipotesi di collazione, il donatario non scelga di conferire il bene stesso in natura. Può dunque parlarsi di possesso, da parte del legittimario, di beni ereditari, solo in quanto il medesimo non possa vantare alcun titolo di trasferimento sui beni stessi, il legittimario perciò non può essere considerato erede, ex art. 485 c.c., solo perché in possesso di beni già di proprietà del de cuius, da questi donatigli quando era in vita.