Cass. civ. n. 741 del 12 gennaio 2023
Testo massima n. 1
RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - DANNO CAUSATO DAI DIPENDENTI DELLA P.A. NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI Giudizio contabile - Definizione agevolata ex art. 1, comma 231, l. n. 266 del 2005 - Azione di ripetizione di indebito - Ammissibilità - Limiti.
La definizione agevolata del giudizio di responsabilità contabile, ai sensi dell'art. 1, comma 231, della l. n. 266 del 2005, non esclude la possibilità, per l'ente pubblico, di esercitare la distinta azione di ripetizione dell'indebito, sia pure nei limiti della differenza rispetto a quanto ricevuto in sede amministrativa.
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 231 CORTE COST. PENDENTE