Cass. civ. n. 17201 del 4 dicembre 2002

Testo massima n. 1


In materia di locazione di immobili urbani, nella nozione di «corrispettivo convenuto» di cui all'art. 1591 c.c. deve essere ricompresa ogni obbligazione pecuniaria pattuita, e quindi anche gli oneri accessori condominiali posti convenzionalmente a carico del solo conduttore.

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