Cass. civ. n. 31139 del 21 ottobre 2022
Testo massima n. 1
In materia di responsabilità civile da circolazione di veicoli, l'assicuratore sociale che abbia dichiarato di voler esercitare la surroga di cui all'art. 1916 c.c. e all'art. 142 d.lgs. n. 209 del 2005 (nei confronti, rispettivamente, del responsabile civile e del suo assicuratore della responsabilità civile), qualora il massimale risulti incapiente, ha diritto di surroga nei confronti del responsabile civile, a meno che quest'ultimo non dimostri che l'assicuratore ha legittimamente versato l'intero massimale al danneggiato, perché costui ha negato di avere diritto a prestazioni da parte dell'assicuratore sociale ovvero non ha risposto all'interpello rivoltogli ai sensi dell'art. 142 d.lgs. n. 209 del 2005.