Cass. civ. n. 7422 del 20 marzo 2024

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI Imposta sugli intrattenimenti - Invio del nulla osta al contribuente - Obbligo dell'amministrazione finanziaria - Solo in presenza di apposita richiesta del contribuente.


In materia di imposta sugli intrattenimenti, l'Amministrazione finanziaria è tenuta a inviare al contribuente il nulla osta rilasciato solo se ne sia stata formulata apposita richiesta, in mancanza della quale è onere della parte attivarsi per verificarne l'effettivo rilascio.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 34076 del 2019

Normativa correlata

DPR 26/10/1972 num. 640 art. 14 bis

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