Cass. pen. n. 36184 del 5 maggio 2022

Testo massima n. 1


Il c.d. "falso innocuo" è configurabile nelle sole ipotesi in cui l'infedele attestazione (nel falso ideologico, che qui interessa) o l'alterazione (nel falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e non esplichino effetti sulla sua funzione documentale, non dovendo l'innocuità essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto.

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