Cass. pen. n. 36184 del 5 maggio 2022
Testo massima n. 1
Il c.d. "falso innocuo" è configurabile nelle sole ipotesi in cui l'infedele attestazione (nel falso ideologico, che qui interessa) o l'alterazione (nel falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e non esplichino effetti sulla sua funzione documentale, non dovendo l'innocuità essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto.