Cass. pen. n. 15654 del 2 febbraio 2022
Testo massima n. 1
In tema di cause di giustificazione, lo stato di necessità determinato dall'altrui minaccia, di cui all'art. 54, comma terzo, cod. pen. (c.d. coazione morale), è configurabile anche nel caso in cui il pericolo attuale di un danno grave alla persona non abbia la natura di pericolo imminente, ma quella di pericolo perdurante, in cui il danno possa verificarsi nei confronti del soggetto minacciato in un futuro prossimo ovvero farsi attendere per un più lungo lasso di tempo.