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Art. 54 — Stato di necessità

Art. 54 — Stato di necessità

Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.

Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.

La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall’altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l’ha costretta a commetterlo [ 55 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 4114/2017

In tema di cause di giustificazione, l’allegazione da parte dell’imputato dell’erronea supposizione della sussistenza dello stato di necessità deve basarsi non già su un mero criterio soggettivo, riferito al solo stato d’animo dell’agente, bensì su dati di fatto concreti, tali da giustificare l’erroneo convincimento in capo all’imputato di trovarsi in tale stato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito aveva escluso la configurazione della scriminante putativa dello stato di necessità nei riguardi di un’imputata che aveva abbandonato il domicilio coniugale con figli minori adducendo il timore di condotte violente dell’ex compagno, sul presupposto che la fuga non costituiva l’unica soluzione possibile – potendosi chiedere l’intervento dei servizi sociali – e che tale fuga era stata reiterata anche quando l’imputata si trovava assieme ai figli presso una comunità, in situazione protetta).

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Cass. pen. n. 50329/2016

In tema di delitti contro il sentimento per gli animali, la nozione di “necessità”che esclude la configurabilità del reato di uccisione di animali di cui all’art. 544 bis cod. pen. comprende non soltanto lo stato di necessità previsto dall’art. 54 cod. pen., ma anche ogni altra situazione che induca all’uccisione dell’animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l’aggravamento di un danno alla persona propria o altrui o ai propri beni, quando tale danno l’agente ritenga altrimenti inevitabile. (Fattispecie relativa all’uccisione di un alano da parte dell’imputato per tutelare la sua incolumità e quella del suo cane di piccola taglia, aggredito e morso poco prima).

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Cass. pen. n. 35590/2016

L’esimente dello stato di necessità postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non scongiurabile se non attraverso l’atto penalmente illecito, e non può quindi applicarsi a reati asseritamente provocati da uno stato di bisogno economico, qualora ad esso possa comunque ovviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti. (Fattispecie di detenzione e vendita di prodotti audiovisivi privi del contrassegno SIAE da parte di cittadino extracomunitario, nella quale la Corte ha negato la configurabilità dell’esimente, osservando che alle esigenze delle persone indigenti è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale).

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Cass. pen. n. 40270/2015

È configurabile la causa di giustificazione dello stato di necessità (art. 54 cod. pen.) nei confronti di soggetto straniero, ridotto in condizione di schiavitù e obbligato a prostituirsi, il quale sia costretto a commettere il reato di atti osceni in luogo pubblico per il timore che, in caso di disobbedienza, possa essere esposta a pericolo la vita o l’incolumità fisica dei suoi familiari. (In motivazione, la Corte ha osservato che la condizione di “asservimento”, collegata a ripetute condotte di costrizione mediante violenza e minaccia ed al permanere dello sfruttamento nei suoi confronti, impedisce al soggetto di sottrarsi all’esercizio della prostituzione con le modalità, anche pubblicamente oscene, imposte dagli sfruttatori o dal cliente occasionale, precludendogli altresì di rivolgersi alle Forze dell’Ordine o anche solo di collaborare all’attività di polizia).

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Cass. pen. n. 9655/2015

In tema di illecita occupazione di un alloggio popolare, lo stato di necessità può essere invocato solo per un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di trovare un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa, tanto più che l’edilizia popolare è destinata a risolvere le esigenze abitative dei non abbienti, attraverso procedure pubbliche e regolamentate. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza della scriminante, invocata dal ricorrente in ragione dello stato di gravidanza del coniuge e ha, altresì, ritenuto irrilevante la circostanza che il precedente assegnatario dell’immobile lo avesse liberato in favore dell’imputato, spettando tale funzione all’ente pubblico preposto).

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Cass. pen. n. 19147/2013

L’illecita occupazione di un bene immobile é scriminata dallo stato di necessità conseguente al danno grave alla persona, che ben può consistere anche nella compromissione del diritto di abitazione, sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell’illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali l’assoluta necessità della condotta e l’inevitabilità del pericolo (Nella specie, in cui gli imputati avevano stabilmente occupato un immobile trasformandolo nella propria residenza abituale, la Corte ha affermato che lo stato di necessità, nella specifica e limitata ipotesi dell’occupazione di beni altrui, può essere invocato solo per un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di trovare un alloggio al fine di risolvere, in via definitiva, la propria esigenza abitativa).

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Cass. pen. n. 18711/2012

In tema di cause di giustificazione, l’allegazione da parte dell’imputato dell’erronea supposizione della sussistenza dello stato di necessità deve basarsi non già su un mero criterio soggettivo, riferito al solo stato d’animo dell’agente, bensì su dati di fatto concreti, tali da giustificare l’erroneo convincimento in capo all’imputato di trovarsi in tale stato. (Nella specie, la S.C. ha reputato corretta la condanna di due coniugi, dei relativi genitori e di due parroci i quali, in concorso tra loro, avevano rifiutato di consegnare una bambina bielorussa ai responsabili dell’organizzazione che doveva curarne il rimpatrio, per evitare alla minorenne un trauma psicologico nel timore che, una volta tornata in Bielorussia, la stessa avrebbe subito violenze di cui aveva già narrato di essere restata vittima prima dell’affidamento temporaneo in Italia).

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Cass. pen. n. 13134/2011

Non rileva, quale elemento dello stato di necessità a giustificazione della condotta di favoreggiamento personale, il generico timore di future rappresaglie contro la propria persona da parte del favorito.

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Cass. pen. n. 8724/2011

L’illecita occupazione di un bene immobile é scriminata dallo stato di necessità conseguente al danno grave alla persona, che ben può consistere, oltre che in lesioni della vita o dell’integrità fisica, nella compromissione di un diritto fondamentale della persona come il diritto di abitazione, sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell’illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi, e cioè l’assoluta necessità della condotta e l’inevitabilità del pericolo. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso la ricorrenza della scriminante, essendo stato accettato che la necessità di occupazione illecita di un edificio residenziale pubblico al fine di occuparlo con la compagna minorenne in stato di gravidanza, invocata dall’imputato, sarebbe potuta essere soddisfatta con la richiesta di ausilio ai servizi sociali e alle altre istituzioni pubbliche di assistenza, la cui indisponibilità, nel caso di specie, non era stata neanche allegata).

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Cass. pen. n. 26159/2010

Ai fini dell’integrazione dell’esimente dello stato di necessità (art. 54 c.p.) è necessario che il pericolo di un danno grave alla persona sia attuale ed imminente o, comunque, idoneo a fare sorgere nell’autore del fatto la ragionevole opinione di trovarsi in siffatto stato, non essendo all’uopo sufficiente un pericolo eventuale, futuro, meramente probabile o temuto; inoltre, si deve trattare di un pericolo non altrimenti evitabile ed al riguardo l’operatività della scriminante non può “scattare”sulla base di fatti sforniti di riscontri oggettivi e accertati in via presuntiva. (Nella specie è stata esclusa l’esimente di cui all’art. 54 c.p. – nei confronti dell’imputato del reato di cui all’art. 605 c.p., il quale aveva rapito, prelevandola a forza dalla sua abitazione con corde e manette per trasportarla in un diverso domicilio, ove permaneva per quattro giorni, una ragazza al fine di sottrarla alla dipendenza dalla cocaina – in ragione dell’artt. 32 e 13, comma quarto, Cost. – che vietano rispettivamente i trattamenti sanitari obbligatori e le violenze fisiche o morali sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà).

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Cass. pen. n. 12615/2010

Non può invocare l’esimente dello stato di necessità, nemmeno nella forma putativa, colui che sottragga il proprio figlio minore, affidato all’altro genitore, per impedire che lo stesso venga sottoposto ad una operazione chirurgica di cui teme la pericolosità e la superfluità, atteso che egli ha il potere di evitare l’esecuzione dell’intervento negando il consenso alla sua realizzazione.

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Cass. pen. n. 38229/2008

Il rifiuto opposto da taluno alla richiesta, da parte di un ufficiale o agente di polizia, di dichiarare le proprie generalità legittima l’accompagnamento coattivo del soggetto negli uffici di polizia e giustifica l’uso di un mezzo di coazione fisica, come la forza muscolare, ove a tale accompagnamento venga opposta resistenza, anche meramente passiva. L’uso della forza deve però essere rigorosamente proporzionato al tipo ed al grado della resistenza opposta.

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Cass. pen. n. 4060/2008

Perché sussista la scriminante dello stato di necessità, prevista dall’art. 54 c.p., occorre che sia configurabile un rapporto di proporzionalità tra l’effettivo pericolo prospettato e il fatto commesso dall’imputato. (Applicando tale principio, la Suprema Corte ha escluso la operatività della scriminante nel caso della strage di Sant’Anna di Stazzema, rilevando che non vi era prova che il rifiuto di partecipare all’eccidio avrebbe avuto come inevitabile conseguenza l’uccisione di chi non aveva obbedito all’ordine, e affermando che la possibile prospettiva di punizioni disciplinari e di misure coercitive di altro tipo non poteva integrare l’esimente in quanto nel rapporto di misura tra i beni in conflitto difettava ictu oculi il suddetto requisito della proporzionalità).

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Cass. pen. n. 35423/2007

È esclusa la configurabilità dell’esimente dello stato di necessità in relazione ad un addebito di omicidio colposo elevato a carico di soggetto il quale, nel darsi alla fuga alla guida di un’autovettura, onde sottrarsi ad una carica della polizia nei confronti dei partecipanti (tra i quali egli era compreso) ad una manifestazione di piazza degenerata in atti di violenza, investe un pedone cagionandone la morte.

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Cass. pen. n. 26143/2006

L’esimente dello stato di necessità, che postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona non altrimenti evitabile, non può applicarsi a reati asseritamente provocati da uno stato di indigenza connesso alla situazione socio-economica qualora ad essa possa comunque ovviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti (Nella specie la Corte ha negato la configurabilità dell’esimente in questione nel caso di vendita illegale di supporti audiovisivi da parte di un cittadino extra-comunitario).

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Cass. pen. n. 16056/2006

In tema di cause di giustificazione, lo stato di bisogno economico non è idoneo ad integrare la scriminante dello stato di necessità in relazione al reato di detenzione e vendita di prodotti audiovisivi privi del contrassegno della SIAE, atteso che alle esigenze degli indigenti e dei bisognosi si può provvedere con la moderna organizzazione sociale per mezzo degli istituti di assistenza.

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Cass. pen. n. 26103/2005

L’esimente dello stato di necessità (art. 54 c.p.) postula che l’azione sia indotta da un pericolo imminente di un danno grave alla persona e non può essere invocata per escludere la punibilità per colui che uccide animali appartenenti a specie protette allo scopo di tutelare la vita di altro animale appartenente a specie protetta e utilizzato come richiamo.

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Cass. pen. n. 16012/2005

Ai fini della configurabilità dell’esimente dello stato di necessità (art. 54 c.p.), il pericolo che ne costituisce il presupposto non deve essere cagionato dal soggetto che compie l’intervento necessitato e, quindi, deve essere indipendente dalla volontà dell’agente, con la conseguenza che questi non deve avere volontariamente o colposamente determinato la situazione pericolosa. Non sussistono, pertanto, gli estremi della causa di giustificazione di cui all’art. 54 c.p. allorché la situazione di pericolo per l’integrità fisica dell’imputato sia derivata dalla scelta di compiere un furto e sia, pertanto, riconducibile alla stessa condotta illecita dell’agente che abbia provocato la reazione (nella specie, del proprietario del veicolo di cui era stata tentata la sottrazione).

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Cass. pen. n. 23286/2004

Non può essere invocata l’esimente dello stato di necessità per il reato di favoreggiamento della prostituzione da parte di colui il quale abbia posto in essere la condotta criminosa adducendo di esservi stato costretto dalla mancanza di lavoro e di mezzi di sussistenza, non venendo meno in tali circostanze il connotato della spontaneità dell’azione.

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Cass. pen. n. 15484/2004

In tema di cause di giustificazione, incombe sull’imputato, che deduca una determinata situazione di fatto a sostegno dell’operatività di un’esimente, se non un vero e proprio onere probatorio, inteso in senso civilistico, un compiuto onere di allegazione di elementi di indagine per porre il giudice nella condizione di accertare la sussistenza o quanto meno la probabilità di sussistenza dell’esimente. Ne consegue che la mera indicazione di una situazione astrattamente riconducibile all’applicazione di un’esimente, non può legittimare la pronuncia assolutoria ex art. 530 cpv. c.p.p., risolvendosi il dubbio sull’esistenza dell’esimente nell’assoluta mancanza di prova al riguardo. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con la quale i giudici di merito avevano assolto l’imputato dal delitto di evasione per aver agito in stato di necessità, recependo acriticamente la tesi difensiva di essersi allontanato dalla propria abitazione per il pericolo di un’infezione tetanica dovuta ad un’ematoma, senza farsi carico di verificarne la conciliabilità con la condotta tenuta dall’imputato al momento in cui fu sorpreso dalla polizia).

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Cass. pen. n. 8855/2004

In tema di stato di necessità (art. 54 c.p.), l’imputato ha un onere di allegazione avente per oggetto tutti gli estremi della causa di esenzione, sì che egli deve allegare di avere agito per insuperabile stato di costrizione, avendo subito la minaccia di un male imminente non altrimenti evitabile, e di non avere potuto sottrarsi, nemmeno putativamente, al pericolo minacciato, con la conseguenza che il difetto di tale allegazione esclude l’operatività dell’esimente. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto che la minaccia proveniente da un’organizzazione mafiosa «ci sono mali discorsi per lui ed i suoi figli» pur attestando la serietà del pericolo, non integri gli estremi di cui all’art. 54 c.p., in quanto sfornita di allegazione circa l’inevitabilità del male minacciato, considerato che, nella specie, il fatto che l’imputato per il reato di strage estraneo alla mafia e cognato di un capomafia che gli aveva fatto pervenire la detta minaccia tramite il figlio — pur consapevole che la sua famiglia, in quanto legata alla mafia, non avrebbe potuto esonerarlo dal pericolo minacciato nel caso che egli si fosse rifiutato di collaborare, non si traduce nell’inevitabilità della minaccia, posto che quest’ultima poteva essere scongiurata con alternative diverse e al di fuori della famiglia, per esempio con la collaborazione dello Stato).

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Cass. pen. n. 33076/2003

Non configura l’esimente dello stato di necessità, idonea ad escludere la sussistenza del reato di evasione, la deduzione di uno stato di bisogno, quale un mal di denti, in quanto non configura l’imminenza di una situazione di grave pericolo alla persona con caratteristiche di indilazionabilità e cogenza tale da non lasciare alla persona altra alternativa che quella di violare la legge.

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Cass. pen. n. 24290/2003

Ai fini del riconoscimento dell’esimente dello stato di necessità, nel concetto di danno grave alla persona, secondo la formulazione dell’art. 54 c.p., rientrano anche situazioni che pongono in pericolo solo indirettamente l’integrità fisica in quanto attentano alla sfera dei beni primari collegati alla personalità, tra i quali deve essere ricompresa anche l’esigenza di un alloggio. Tale interpretazione estensiva del concetto di danno grave alla persona, mediante l’inclusione dei diritti inviolabili, impone una più attenta e penetrante indagine giudiziaria, diretta a circoscrivere la sfera di azione della esimente ai soli casi in cui siano indiscutibilmente presenti gli altri elementi costitutivi della stessa, quali i requisiti della necessità e della inevitabilità del pericolo, tenuto conto delle esigenze di tutela dei diritti dei terzi, involontariamente coinvolti, diritti che non possono essere compressi se non in condizioni eccezionali e chiaramente comprovate. (Nella specie è stata confermata la decisione di merito che aveva ritenuto configurabile l’esimente in relazione all’occupazione arbitraria di un alloggio di proprietà dello IACP, in quanto l’imputata, dopo un litigio con il marito, con il quale condivideva un alloggio insalubre, si era trovata con la propria figlioletta priva di riparo, in una situazione così grave ed eccezionale che l’amministrazione comunale del luogo aveva poi requisito l’appartamento per destinarlo a residenza temporanea del nucleo familiare della donna).

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Cass. pen. n. 37088/2002

In tema di operatività dello stato di necessità (art. 54 c.p.) con riferimento al reato di costruzione abusiva — premesso che per danno grave alla persona deve intendersi ogni danno grave ai suoi diritti fondamentali, ivi compreso quello all’abitazione — va tuttavia affermato che la scriminante non opera quando il pericolo di restare senza abitazione è evitabile, e cioè quando esiste la possibilità di soddisfare la necessità attraverso i meccanismi del mercato e dello stato sociale. (Ha inoltre precisato la Corte che comunque occorre che il fatto commesso sia proporzionale al pericolo, e che l’imputato che invoca la causa di giustificazione ha l’onere di allegare tutti gli elementi concreti che configurano la sussistenza della scriminante).

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Cass. pen. n. 29126/2001

Non è configurabile, per difetto del necessario requisito di attualità del pericolo, la scriminante dello stato di necessità in relazione al reato di falsa testimonianza addebitato a soggetto il quale abbia negato, contrariamente al vero, di aver ricevuto richieste estorsive da parte di gruppi malavitosi per il timore di eventuali, ancorché prevedibili, reazioni violente in danno proprio o dei propri familiari.

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Cass. pen. n. 27866/2001

In tema di cause di giustificazione, integra l’esimente dello stato di necessità l’azione delittuosa commessa per evitare un pericolo attuale ed inevitabile e non soltanto per il timore di future rappresaglie.

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Cass. pen. n. 7671/2001

È configurabile la causa di giustificazione dello stato di necessità anche con riferimento al reato di intermediazione nel sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 1, comma 4, D.L. n. 8 del 1991, conv. in L. n. 82 del 1991), ma i suoi presupposti non possono individuarsi nel semplice protrarsi della privazione di libertà della persona sequestrata, occorrendo, invece, ulteriori, concreti elementi di pericolo per l’ostaggio; e ciò perché l’esistenza di un pericolo attuale per quest’ultimo è ontologicamente insita nel sequestro di persona a scopo di estorsione, ma non è stata ritenuta dal legislatore elemento di rilievo tale da consentire la «gestione privata» dello stesso a scapito dell’intervento statuale, che è stato addirittura rafforzato mediante l’incriminazione dell’intromissione, in detta gestione, di terzi estranei i quali, in accordo con la famiglia della vittima, si adoperino con qualsiasi mezzo per far conseguire il prezzo della sua liberazione all’autore del reato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la mancata applicazione della scriminante in favore degli intermediari, motivata dal giudice di merito con il rilievo attribuito a una lettera degli autori del sequestro che escludeva ipotesi di mutilazioni dell’ostaggio o ritorsioni nei suoi confronti a causa del protrarsi delle trattative).

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Cass. pen. n. 6929/2001

In tema di cause di giustificazione, nella ipotesi in cui si sia verificata cooperazione imprenditoriale tra gli appartenenti ad un sodalizio di stampo mafioso, da un lato, ed un soggetto non inserito nella predetta struttura delinquenziale, dall’altro, deve escludersi la ricorrenza della esimente dello stato di necessità in favore di quest’ultimo, che, accogliendo la proposta proveniente dalla compagine criminosa, si giovi, al contempo, dell’esistenza della associazione e ne tragga benefici in termini di protezione e di finanziamento.

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Cass. pen. n. 12249/2000

In tema di operatività dello stato di necessità con riferimento al reato di costruzione abusiva, pur dovendosi ritenere corretta una interpretazione di tale scriminante che si riferisca alla esigenza di un alloggio salubre ed idoneo a garantire condizioni abitative minime essenziali, occorre potere escludere in modo assoluto la sussistenza di ogni altra concreta possibilità, priva di disvalore penale, di evitare il danno.

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Cass. pen. n. 8336/1998

L’erronea convinzione della sussistenza dello stato di necessità deve basarsi non su un criterio meramente soggettivo, riferito al solo stato d’animo dell’agente, bensì su dati di fatto concreti che, seppur non idonei a realizzare quelle condizioni di fatto che farebbero obiettivamente scattare l’esimente, sono tali da giustificare l’erroneo convincimento di trovarsi in una situazione di pericolo.

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Cass. pen. n. 2415/1998

In tema di stato di necessità, il nesso di causalità — che, ove esistente, esclude la configurabilità dell’esimente — fra condotta volontaria dell’agente e situazione di pericolo deve essere individuato ricorrendo al principio della causa efficiente, non potendo qualsiasi remota interferenza della volontà sul processo eziologico determinare l’inoperatività della scriminante stessa. (Nel caso di specie un trafficante di valuta, truffato, aveva commesso un reato nei confronti del truffatore per riappropriarsi del danaro pubblico, spinto dalla necessità di evitare una mortale punizione da parte dei contrabbandieri suoi complici; in applicazione dell’indicato principio la Corte ha escluso che il pericolo di subire la predetta ritorsione potesse essere ricollegato — quale causa effettiva — all’illecito traffico di valuta «deciso dal prevenuto» piuttosto che alla truffa da lui subita).

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Cass. pen. n. 11030/1997

In tema di operatività dello stato di necessità (art. 54 c.p.) con riferimento al reato di costruzione abusiva — premesso che per danno grave alla persona deve intendersi ogni danno grave ai suoi diritti fondamentali, ivi compreso quello all’abitazione — va tuttavia affermato che la scriminante non opera quando il pericolo di restare senza abitazione è evitabile, e cioé quando esiste la possibilità di soddisfare la necessità attraverso i meccanismi del mercato e dello stato sociale. (Ha inoltre precisato la Corte che comunque occorre che il fatto commesso sia proporzionale al pericolo, e che l’imputato che invoca la causa di giustificazione ha l’onere di allegare tutti gli elementi concreti che configurano la sussistenza della scriminante).

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Cass. pen. n. 4903/1997

Deve essere esclusa la sussistenza della causa di giustificazione dello stato di necessità quando il soggetto possa sottrarsi alla costrizione a violare la legge facendo ricorso all’autorità, cui va chiesta tutela. (Nell’affermare il principio di cui in massima la Corte ha annullato la sentenza del giudice di merito che aveva riconosciuto lo stato di necessità nel comportamento di un soggetto che aveva continuamente prestato la propria opera per la riscossione del «pizzo» nell’interesse di una associazione di stampo mafioso, ritenendo che lo stesso vi fosse stato costretto per le minacce ricevute e lo aveva perciò prosciolto dal reato di partecipazione all’associazione).

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Cass. pen. n. 4323/1997

La causa di giustificazione dello stato di necessità — di cui all’art. 54 c.p. — presuppone l’esistenza di una situazione oggettiva di pericolo in base alla quale un soggetto per salvare un proprio bene si trova costretto a sacrificare il bene di altro soggetto, del tutto estraneo alla situazione pregiudizievole in cui l’agente versa. Considerando che l’agente, sia pure per motivi ritenuti non illeciti, aggredisce il bene di una persona «innocente», lo Stato può consentire il sacrificio di altro cittadino soltanto se il bene del terzo è di rango inferiore (o al fine dello stesso rango) di quello dell’agente e sempre che la natura del bene da proteggere, anche a costo del sacrificio altrui, rientri nel novero di quei beni la cui violazione incide direttamente su beni primari ed essenziali quali quelli concernenti la persona: deve pertanto ritenersi che con l’espressione «danno grave alla persona», usata nella formulazione dell’art. 54 c.p., il legislatore abbia inteso riferirsi ai soli beni morali e materiali che costituiscono l’essenza stessa dell’essere umano, come la vita, l’integrità fisica (intesa anche come diritto alla salute), la libertà morale e sessuale, il nome, l’onore, ma non anche quei beni che, pur costituzionalizzati, contribuiscono al completamento ed allo sviluppo della persona umana. Ne consegue che, pur dovendosi affermare che il diritto al lavoro è costituzionalmente garantito e che il lavoro contribuisce alla formazione ed allo sviluppo della persona umana, deve escludersi, tuttavia, che la sua perdita costituisca sotto il profilo dell’art. 54 c.p. un danno grave alla persona. (Nella fattispecie si trattava di un blocco stradale attuato da un gruppo di lavoratori i quali, ingombrando una strada ferrata ed una strada statale al fine di impedire la libera circolazione, avevano in tal modo inteso protestare di fronte al pericolo di licenziamento dallo stabilimento in cui lavoravano, licenziamento per alcuni di loro già in atto. La Corte Suprema, in applicazione del principio di cui in massima, ed in accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore generale territorialmente competente, ha annullato con rinvio la sentenza con la quale la Corte d’appello, ritenendo sussistente la scriminante dello stato di necessità, aveva assolto gli imputati dal reato di blocco stradale).

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Cass. pen. n. 2140/1997

Non riconosce lo stato di necessità per effetto della mera circostanza che un soggetto tossicodipendente versi in crisi di astinenza, trattandosi della conseguenza di un atto di scelta libera, e quindi evitabile, da parte dell’agente.

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Cass. pen. n. 11863/1995

Lo stato di necessità non può essere riconosciuto al mendicante che si trovi in ristrettezze economiche, perché la possibilità di ricorrere all’assistenza degli enti che la moderna organizzazione sociale ha predisposto per l’aiuto agli indigenti ne esclude la sussistenza, in quanto fa venir meno gli elementi dell’attualità e dell’inevitabilità del pericolo grave alla persona.

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Cass. pen. n. 5291/1995

La circostanza che l’eventuale dissenso dalle proposte del vertice di «cosa nostra» esponga il membro dissenziente della «commissione provinciale» ad un grave pericolo di vita, non può configurare in suo favore la scriminante di cui all’art. 54 c.p. in ordine ai delitti la cui esecuzione della commissione medesima venga decisa, essendo stata tale situazione volontariamente causata dall’accettazione di un ruolo direttivo e deliberativo nel sodalizio criminoso oltre che dall’adesione alla procedura associativa che impone, per le decisioni più importanti, la partecipazione di ogni associato che tale ruolo rivesta. (Fattispecie relativa alla strage di Capaci).

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Cass. pen. n. 2578/1993

In tema di tutela delle acque dall’inquinamento, in assenza dell’autorizzazione l’attività di scarico delle acque non può proseguire, pur se la P.A. risulti inadempiente o abbia mantenuto un silenzio ingiustificato. L’interessato in tal caso ha la possibilità di avvalersi dei rimedi giurisdizionali, ma non può certo addurre un inesistente stato di necessità, per continuare nell’illecita condotta. (Nella specie la Corte ha osservato che mancherebbe il requisito della «non volontaria» causazione del pericolo e della inevitabilità, perché lo scarico potrebbe avvenire tramite ditte autorizzate).

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Cass. pen. n. 9986/1991

Non può invocare lo stato di necessità quale scriminante del reato di inquinamento il gestore di un pubblico impianto di depurazione che non possa esser chiuso senza pregiudicare gravemente la vita della collettività, ove l’irregolare funzionamento dell’impianto sia cagionato dalla negligenza dell’imputato che non abbia adeguatamente provveduto per vari anni ad approntare i mezzi necessari per il buon funzionamento dell’impianto.

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Cass. pen. n. 4903/1989

In tema di stato di necessità l’attualità del pericolo non deve essere intesa in senso assoluto, come rapporto di assoluta immediatezza tra la situazione di pericolo e l’azione necessitata, ma sta a significare che, nel momento in cui l’agente pone in essere il fatto costituente reato, esiste, secondo una valutazione ex ante che tenga conto di tutte le circostanze concrete e contingenti di tempi e di luogo, del tipo di danno temuto e della sua possibile prevenzione, la ragionevole minaccia di una causa imminente e prossima del danno.

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Cass. pen. n. 9/1982

L’esimente dello stato di necessità, pur essendo istituto proprio del diritto penale, trascende, per il suo fondamento naturalistico, l’ambito specifico di quella collocazione, essendo suscettibile di trasposizione anche nella materia disciplinare. (Nella specie l’esimente in questione era stata invocata dal difensore minacciato dall’imputato, il quale aveva dichiarato di rinunciare ad ogni difesa. La Corte, pur ponendosi il quesito circa l’operatività della deroga sancita dall’art. 54, secondo comma, c.p., ha disatteso la richiesta sul presupposto che le generiche espressioni minacciose dell’imputato non avessero ad oggetto il difensore).

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Cass. pen. n. 558/1981

La sussistenza di un vero e proprio stato di necessità, e cioè di una causa di esclusione della punibilità, va corredata di una prova piena e rigorosa, che grava esclusivamente sull’imputato che invoca detta causa di giustificazione.

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