Art. 54 – Codice penale – Stato di necessità
Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona , pericolo da lui non volontariamente causato , né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.
Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.
La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall'altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a commetterlo [55].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 19461/2025
In tema di favoreggiamento personale, la causa di esclusione della punibilità prevista per chi ha commesso il fatto per essere stato costretto dalla necessità di salvare sé stesso o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento alla libertà personale o all'onore opera anche nelle ipotesi in cui il soggetto agente abbia reso mendaci dichiarazioni per evitare un'accusa penale a proprio carico, essendo irrilevante l'esistenza di altre e diverse possibilità di difesa. (Fattispecie in cui la Corte ha riconosciuto l'esimente in favore dell'imputato che, nuovamente escusso in corso di indagini in ordine agli stessi fatti, aveva ribadito le dichiarazioni mendaci, integranti il delitto di favoreggiamento personale, già rese al momento della prima audizione).
Cass. civ. n. 27411/2024
Ai fini del riconoscimento di una causa di giustificazione o di una causa di esclusione della colpevolezza, l'onere di allegazione gravante sull'imputato opera in relazione ai presupposti fattuali della esimente che rientrino nella sfera personale di conoscenza del medesimo, venendo meno ove le circostanze conosciute o conoscibili "ex actis" consentano al giudice di svolgere anche autonomamente il relativo apprezzamento. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna per il reato di falsa testimonianza del ricorrente che, deponendo in un processo per vari reati, fra i quali un omicidio, aveva negato di essere stato vittima, circa tre anni prima, di un grave "pestaggio" da parte degli stessi imputati, ascrivendo le lesioni nell'occasione riportate ad un fatto accidentale). (Vedi: S.U. n. 12093 del 1980,
Cass. civ. n. 51159/2023
In tema di stato di necessità, il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, non deve essere stato causato volontariamente o colposamente dal soggetto che compie l'intervento necessitato e deve, altresì, essere indipendente dalla sua volontà. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la configurabilità della scriminante nei confronti di un soggetto che, a causa di sopravvenute difficoltà di navigazione, aveva utilizzato la bussola a bordo di un'imbarcazione che trasportava stranieri irregolari, in quanto l'accordo per l'impiego dello strumento era intervenuto al momento della partenza del natante).
Cass. civ. n. 37847/2023
Il delitto di uccisione di animali di cui all'art. 544-bis cod. pen. assorbe anche il disvalore eventualmente derivante dall'essere l'animale di proprietà altrui, in ragione della clausola di salvezza contenuta nell'art. 638, comma primo, cod. pen., con conseguente legittimazione del proprietario dello stesso a costituirsi parte civile per il risarcimento dei danni patrimoniali e non derivanti da reato.
Cass. civ. n. 7529/2023
La clausola di salvezza di cui all'art. 19-ter disp. coord. cod. pen. osta a che la locuzione "senza necessità", contenuta nell'art. 544-bis, comma primo, cod. pen., che regolamenta il delitto di maltrattamento di animali, sia intesa in senso coincidente con una qualsiasi violazione della normativa in tema di caccia, già penalmente sanzionata dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, posto che, diversamente opinando, vi sarebbe, con riguardo a uno stesso fatto, un'inammissibile duplicazione sanzionatoria.
Cass. civ. n. 2319/2023
In tema di cause di giustificazione, in conformità ad un'interpretazione dell'art. 54 cod. pen. che tenga conto delle disposizioni sovranazionali di cui all'art. 2.2 della Direttiva 2011/36/UE e del Considerando n. 11 della medesima, risulta configurabile lo stato di necessità in favore di persona vulnerabile, in quanto vittima di tratta e in condizioni di asservimento nei confronti di organizzazioni criminali dedite al narcotraffico, costretta a compiere un trasporto di stupefacenti, senza una concreta possibilità di sottrarsi alla situazione di pericolo ricorrendo alla protezione dell'Autorità. 25/10/2012 num. 29, Decreto Legisl. 04/03/2014 num. 24, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 90 quater
Cass. civ. n. 15654/2022
In tema di cause di giustificazione, lo stato di necessità determinato dall'altrui minaccia, di cui all'art. 54, comma terzo, cod. pen. (c.d. coazione morale), è configurabile anche nel caso in cui il pericolo attuale di un danno grave alla persona non abbia la natura di pericolo imminente, ma quella di pericolo perdurante, in cui il danno possa verificarsi nei confronti del soggetto minacciato in un futuro prossimo ovvero farsi attendere per un più lungo lasso di tempo.
Cass. civ. n. 47712/2022
n tema di cause di giustificazione, lo stato di necessità non è configurabile nel caso in cui il soggetto che lo invochi possa sottrarsi alla minaccia ricorrendo alla protezione dell'Autorità, ove tale soluzione alternativa si prospetti come realmente praticabile ed efficace a neutralizzare la situazione di pericolo attuale in cui l'agente o il terzo destinatario della minaccia versa.
Cass. civ. n. 20221/2022
La detenzione di uccelli in gabbie talmente piccole da cagionare il danneggiamento e l'avulsione del piumaggio, ed il loro impiego nell'attività venatoria quali richiami vivi, fuori dai casi e dai modi consentiti dagli artt. 4 e 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, costituiscono sevizie insopportabili per le caratteristiche etologiche dell'avifauna, tali da integrare non già la contravvenzione di cui all'art. 727 cod. pen., ma il delitto di maltrattamento di animali di cui all'art. 544-ter cod. pen..
Cass. civ. n. 24255/2021
La scriminante dello stato di necessità è configurabile a condizione che l'agente non abbia altra scelta all'infuori di quella di subire il conseguente danno o di porre in essere l'azione che gli si imputa come reato e sempre che tra il pregiudizio temuto e l'azione di difesa sussista un giusto rapporto di proporzione. (Fattispecie in cui è stata esclusa la configurabilità della scriminante di cui all'art. 54 cod. pen. con riferimento alle condotte di sevizie e di torture perpetrate da un soggetto ristretto in un campo di prigionia per migranti che, per ottenere la sua liberazione ed un miglior trattamento, aveva collaborato con i carcerieri ponendo in essere gravi condotte criminose in danno di altri prigionieri, sul presupposto della ritenuta insussistenza della mancanza di alternativa alla commissione delle crudeli vessazioni, nonché della sproporzione tra il pericolo paventato e le indicibili crudeltà commesse)
Cass. civ. n. 7006/2021
In tema di falsa testimonianza, il timore di subire conseguenze pregiudizievoli per la propria vita o incolumità, a seguito della propria testimonianza, non rientra nella previsione dell'esimente di cui all'art.384 cod. pen. che, invece, si applica solo ove il teste possa subire un inevitabile nocumento nella libertà e nell'onore. (In motivazione, la Corte ha precisato che il timore per eventuali ritorsioni dipendenti dalla testimonianza può rilevare ai fini del riconoscimento della scriminante dello stato di necessità ex art. 54 cod. pen., qualora sussista una situazione di pericolo concreto ed attuale, non essendo sufficiente che il teste si senta minacciato).
Cass. civ. n. 36160/2021
In tema di reati contro il patrimonio, la situazione di indigenza non è di per sé idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità per difetto degli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale.
Cass. civ. n. 32602/2021
Integra il delitto di maltrattamento di animali di cui all'art. 544-ter, comma secondo, prima ipotesi, cod. pen. la condotta di chi somministri agli stessi vaccini vietati, a prescindere dall'accertamento della dannosità per la loro salute, trattandosi di un reato di pericolo presunto.
Cass. civ. n. 35024/2020
Ai fini del riconoscimento di una causa di giustificazione, l'imputato è gravato da un mero onere di allegazione, essendo tenuto a fornire le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze altrimenti ignoti che siano in astratto idonei, ove riscontrati, a configurare in concreto la causa di giustificazione invocata, mentre incombe sulla pubblica accusa l'onere della "prova negativa", con la conseguenza che, nel dubbio sull'esistenza dell'esimente, il giudice deve giungere ad una pronuncia di assoluzione perché il fatto non costituisce reato, ex art. 530, comma 3, cod. proc. pen. (Fattispecie in tema di occupazione di edificio di edilizia popolare, in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva escluso la causa di giustificazione dello stato di necessità nonostante le imputate avessero compiutamente e dettagliatamente allegato una situazione di estremo disagio, ed in particolare l'impossibilità di procurarsi altrimenti un alloggio all'indomani dell'esecuzione dello sfratto per morosità dall'alloggio che occupavano in precedenza).
Cass. civ. n. 8449/2020
In tema di uccisione o maltrattamento di animali, la crudeltà si identifica con l'inflizione all'animale di gravi sofferenze per mera brutalità, mentre la necessità si riferisce ad ogni situazione che induca all'uccisione dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno a sé o ad altri o ai propri beni, quando tale danno l'agente ritenga non altrimenti evitabile. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che ricorresse la condizione di necessità per l'assenza dell'attualità del pericolo, in quanto l'imputato aveva ucciso due cani, ritenuti responsabili della morte di tre pecore, dopo che tale fatto era già avvenuto).
Cass. civ. n. 19141/2020
Integra la condotta di cui all'art. 544-ter, comma secondo, cod. pen. l'inoculazione di vaccino Rb 51 al fine di contrastare la brucellosi in difetto di specifica disciplina, atteso il generale divieto di somministrazione del vaccino se non nel quadro di controlli dell'autorità e in periodi temporali e luoghi devoluti alla puntuale verifica pubblica, a prescindere dall'intrinseca pericolosità per la salute dell'animale.
Cass. civ. n. 18125/2019
Sussiste il delitto di turbativa d'asta e non quello di astensione dagli incanti qualora il destinatario della promessa o dell'offerta non si limiti ad astenersi dal concorrere alla gara in cambio dell'utilità oggetto di dette promessa od offerta, ma partecipi all'accordo illecito finalizzato ad impedire od alterare la gara ovvero ad allontanare o far desistere gli offerenti.
Cass. civ. n. 12619/2019
In tema di stato di necessità di cui all'art. 54 cod. pen., l'imputato ha un onere di allegazione avente per oggetto tutti gli estremi della causa di esenzione, sì che egli deve allegare di avere agito per insuperabile stato di costrizione, avendo subito la minaccia di un male imminente non altrimenti evitabile, e di non avere potuto sottrarsi, nemmeno putativamente, al pericolo minacciato, con la conseguenza che il difetto di tale allegazione esclude l'operatività dell'esimente.
Cass. civ. n. 22579/2019
Configura la lesione integrante il delitto di maltrattamento di animali anche l'omessa cura di una malattia che determini il protrarsi e il significativo aggravamento della patologia quale fonte di sofferenze e di un'apprezzabile compromissione della integrità fisica. (Fattispecie di omesse cure ad un cane affetto da vari tumori mammari ulcerati nonché da dermatite e artrosi).
Cass. civ. n. 17691/2019
Integra il reato di maltrattamento di animali, l'utilizzo di animali vivi come esca per la pesca sportiva, non potendosi ritenere tale condotta scriminata ai sensi dell'art. 19-ter disp. coord. cod. pen., che trova applicazione solo ove le attività in esso menzionate siano svolte nel rispetto della normativa di settore. (Fattispecie in tema di utilizzo, non contemplato dalla normativa speciale in materia di pesca, di piccioni vivi quale esca per la pesca del pesce "siluro").
Cass. civ. n. 3674/2018
In tema di delitti contro il sentimento per gli animali, ai fini della configurabilità dei reati di uccisione (art. 544-bis cod. pen.) e di maltrattamento di animali (art. 544-ter cod. pen.) non è necessaria la compiuta identificazione dell'animale offeso.
Cass. civ. n. 49672/2018
In tema di delitti contro il sentimento per gli animali, la nozione di "necessità" che esclude la configurabilità del reato di uccisione di animali di cui all'art. 544-bis cod. pen. comprende non soltanto lo stato di necessità previsto dall'art. 54 cod. pen., ma anche ogni altra situazione che induca all'uccisione dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno alla persona propria o altrui o ai propri beni, quando tale danno l'agente ritenga altrimenti inevitabile.(Fattispecie in cui la S.C ha escluso ricorresse la condizione di necessità nell'uccisione da parte dell'imputato di un cane, essendo l'animale già in fuga dal pollaio ove aveva catturato, dopo averne ucciso altre, una gallina che serrava tra i denti).
Cass. civ. n. 4114/2017
In tema di cause di giustificazione, l'allegazione da parte dell'imputato dell'erronea supposizione della sussistenza dello stato di necessità deve basarsi non già su un mero criterio soggettivo, riferito al solo stato d'animo dell'agente, bensì su dati di fatto concreti, tali da giustificare l'erroneo convincimento in capo all'imputato di trovarsi in tale stato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito aveva escluso la configurazione della scriminante putativa dello stato di necessità nei riguardi di un'imputata che aveva abbandonato il domicilio coniugale con figli minori adducendo il timore di condotte violente dell'ex compagno, sul presupposto che la fuga non costituiva l'unica soluzione possibile - potendosi chiedere l'intervento dei servizi sociali - e che tale fuga era stata reiterata anche quando l'imputata si trovava assieme ai figli presso una comunità, in situazione protetta).
Cass. civ. n. 20934/2017
Nei delitti contro il sentimento per gli animali, ai fini della confisca prevista dall'art. 544 sexies, cod. pen., l'animale rileva non come corpo del reato o cosa ad esso pertinente, né come bene patrimoniale produttivo di frutti, ma esclusivamente come essere vivente dotato, in quanto tale, di una propria sensibilità psico - fisica; ne consegue che la confisca può avere ad oggetto solo l'animale maltrattato, non i suoi figli estranei al reato, anche se nati successivamente ed in costanza di sequestro.
Cass. civ. n. 50329/2016
In tema di delitti contro il sentimento per gli animali, la nozione di "necessità" che esclude la configurabilità del reato di uccisione di animali di cui all'art. 544 bis cod. pen. comprende non soltanto lo stato di necessità previsto dall'art. 54 cod. pen., ma anche ogni altra situazione che induca all'uccisione dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno alla persona propria o altrui o ai propri beni, quando tale danno l'agente ritenga altrimenti inevitabile. (Fattispecie relativa all'uccisione di un alano da parte dell'imputato per tutelare la sua incolumità e quella del suo cane di piccola taglia, aggredito e morso poco prima).
Cass. civ. n. 35590/2016
L'esimente dello stato di necessità postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non scongiurabile se non attraverso l'atto penalmente illecito, e non può quindi applicarsi a reati asseritamente provocati da uno stato di bisogno economico, qualora ad esso possa comunque ovviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti. (Fattispecie di detenzione e vendita di prodotti audiovisivi privi del contrassegno SIAE da parte di cittadino extracomunitario, nella quale la Corte ha negato la configurabilità dell'esimente, osservando che alle esigenze delle persone indigenti è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale).
Cass. civ. n. 40751/2015
Tra il reato di uccellagione di cui all'art. 30 della legge n. 157 del 1992 e quello di maltrattamento di animali previsto dall'art. 544-ter cod. pen. non sussiste rapporto di specialità, sia perché il delitto necessita dell'evento (la lesione all'animale) che non è richiesto per l'integrazione della contravvenzione, sia perché diversa è l'oggettività giuridica (nel caso della contravvenzione, la fauna selvatica come patrimonio indisponibile dello Stato; in quello del delitto, il sentimento per gli animali), sia perché in forza della previsione dell'art. 19-ter disp. att. cod. pen. il reato di cui all'art. 544-ter cod. pen. e le altre disposizioni del titolo IX-bis, libro secondo, del cod. pen. non si applicano ai casi previsti in materia di caccia ed alle ulteriori attività ivi menzionate, se svolte nel rispetto della normativa di settore.
Cass. civ. n. 40270/2015
È configurabile la causa di giustificazione dello stato di necessità (art. 54 cod. pen.) nei confronti di soggetto straniero, ridotto in condizione di schiavitù e obbligato a prostituirsi, il quale sia costretto a commettere il reato di atti osceni in luogo pubblico per il timore che, in caso di disobbedienza, possa essere esposta a pericolo la vita o l'incolumità fisica dei suoi familiari. (In motivazione, la Corte ha osservato che la condizione di "asservimento", collegata a ripetute condotte di costrizione mediante violenza e minaccia ed al permanere dello sfruttamento nei suoi confronti, impedisce al soggetto di sottrarsi all'esercizio della prostituzione con le modalità, anche pubblicamente oscene, imposte dagli sfruttatori o dal cliente occasionale, precludendogli altresì di rivolgersi alle Forze dell'Ordine o anche solo di collaborare all'attività di polizia).
Cass. civ. n. 9655/2015
In tema di illecita occupazione di un alloggio popolare, lo stato di necessità può essere invocato solo per un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di trovare un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa, tanto più che l'edilizia popolare è destinata a risolvere le esigenze abitative dei non abbienti, attraverso procedure pubbliche e regolamentate. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza della scriminante, invocata dal ricorrente in ragione dello stato di gravidanza del coniuge e ha, altresì, ritenuto irrilevante la circostanza che il precedente assegnatario dell'immobile lo avesse liberato in favore dell'imputato, spettando tale funzione all'ente pubblico preposto).
Cass. civ. n. 42434/2015
In tema di competizioni non autorizzate tra animali, il pericolo per l'integrità fisica di questi ultimi, che rende tali competizioni penalmente rilevanti ai sensi dell'art. 544-quinquies cod. pen., va valutato in concreto sulla base di un criterio "ex ante" in relazione sia alle peculiarità della gara, sia alle complessive condizioni in cui essa si svolge, con particolare riguardo, oltreché alle circostanze di tempo e di luogo, alle caratteristiche strutturali dell'impianto ed alla presenza di servizi atti a prevenire o comunque diminuire il rischio di pregiudizio per gli animali che vi prendono parte. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione di condanna dell'imputato per aver partecipato con il proprio cavallo ad una competizione non autorizzata, ritenuta pericolosa per l'assenza della delimitazione della pista, il difetto di agibilità dell'ippodromo e la mancanza di un presidio medico e di un servizio veterinario).
Cass. civ. n. 38034/2013
L'utilizzo di collare elettronico, che produce scosse o altri impulsi elettrici trasmessi al cane tramite comando a distanza, integra il reato di cui all'art. 727 cod. pen., concretizzando una forma di addestramento fondata esclusivamente su uno stimolo doloroso tale da incidere sensibilmente sull'integrità psicofisica dell'animale.
Cass. civ. n. 32837/2013
Nel reato di maltrattamento di animali, il requisito della crudeltà o della assenza di necessità non è richiesto qualora la condotta determini una conseguenza diversa dalle lesioni, quale la sottoposizione dell'animale a comportamenti, a fatiche o a lavori insopportabili per le sue attitudini etologiche.
Cass. civ. n. 19147/2013
L'illecita occupazione di un bene immobile é scriminata dallo stato di necessità conseguente al danno grave alla persona, che ben può consistere anche nella compromissione del diritto di abitazione, sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell'illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo (Nella specie, in cui gli imputati avevano stabilmente occupato un immobile trasformandolo nella propria residenza abituale, la Corte ha affermato che lo stato di necessità, nella specifica e limitata ipotesi dell'occupazione di beni altrui, può essere invocato solo per un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di trovare un alloggio al fine di risolvere, in via definitiva, la propria esigenza abitativa).
Cass. civ. n. 5979/2013
In tema di maltrattamento di animali, i "comportamenti insopportabili" imposti all'animale idonei ad integrare il reato sono quelli incompatibili con il comportamento proprio della specie di riferimento dello stesso così come ricostruito dalle scienze naturali. (Fattispecie, in relazione alla quale è stato ritenuto sussistente il reato, avente ad oggetto la coazione di un cane ad intrattenere rapporti sessuali con un essere umano al fine di realizzare un film a tema "zoopornografico").
Cass. civ. n. 18711/2012
In tema di cause di giustificazione, l'allegazione da parte dell'imputato dell'erronea supposizione della sussistenza dello stato di necessità deve basarsi non già su un mero criterio soggettivo, riferito al solo stato d'animo dell'agente, bensì su dati di fatto concreti, tali da giustificare l'erroneo convincimento in capo all'imputato di trovarsi in tale stato. (Nella specie, la S.C. ha reputato corretta la condanna di due coniugi, dei relativi genitori e di due parroci i quali, in concorso tra loro, avevano rifiutato di consegnare una bambina bielorussa ai responsabili dell'organizzazione che doveva curarne il rimpatrio, per evitare alla minorenne un trauma psicologico nel timore che, una volta tornata in Bielorussia, la stessa avrebbe subito violenze di cui aveva già narrato di essere restata vittima prima dell'affidamento temporaneo in Italia).
Cass. civ. n. 29543/2011
Il reato di uccisione di animali può essere integrato anche da una condotta omissiva. (Nella specie il soggetto agente, dopo avere accidentalmente investito un gatto all'interno della sua proprietà, aveva impedito, senza necessità e giustificazione alcuna, alle proprietarie di recuperare l'animale al fine di prestargli le dovute cure).