Cass. pen. n. 52011 del 7 novembre 2019

Testo massima n. 1


In tema di concorso di circostanze aggravanti, la regola del cumulo giuridico prevista dall'art. 63, comma quarto, cod. pen., non attenendo all'istituto della comparazione tra circostanze eterogenee, ma, al contrario, regolando il concorso tra circostanze omogenee, si applica anche ove concorra la circostanza aggravante di cui all'art. 7 della legge 12 luglio 1991, n. 203, sottratta al bilanciamento con le circostanze attenuanti.

Testo massima n. 2


In tema di circostanze aggravanti, il principio di cui all'art. 63, comma quarto, cod. pen., secondo cui in caso di concorso tra circostanze ad effetto speciale non si applica il cumulo materiale, ma la pena per la circostanza più grave aumentata fino ad un terzo, non opera in caso di concorso tra circostanze ad effetto speciale ed aggravanti indipendenti, potendo queste ultime essere assimilate a quelle ad effetto speciale solo allorché comportino un aumento superiore ad un terzo.

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