Cass. pen. n. 21475 del 29 marzo 2022
Testo massima n. 1
Concorre in qualità di "extraneus" nel reato di bancarotta fraudolenta documentale il tecnico informatico che, consapevole dei propositi illeciti dell'amministratore di una società in dissesto, lo aiuti a eliminare dalle banche dati "file" contenenti documentazione contabile, così da impedire la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e degli affari della fallita, nella consapevolezza di cagionare - con tale condotta - pregiudizio ai creditori sociali.