Cass. pen. n. 49115 del 17 ottobre 2022
Testo massima n. 1
In tema di sospensione condizionale della pena, ai fini della seconda concessione del beneficio, non deve tenersi conto, nel computo della soglia complessiva rilevante ai sensi dell'art. 163, comma primo, ultima parte, cod. pen., anche della pena pecuniaria inflitta e dichiarata sospesa nella prima condanna, ragguagliata ex art. 135 cod. pen. a quella detentiva, ben potendo il giudice, rimodulando l'intero trattamento sanzionatorio in modo da non superare il limite di due anni, disporre la sospensione condizionale della sola pena detentiva e revocare la sospensione in precedenza concessa anche con riguardo alla pena pecuniaria.
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